C’è tempo fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2021 per presentare domanda di indennizzo da parte dei consumatori per i Voucher turistici emessi e non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.
Con Decreto del Ministero del Turismo del 10.09.2021 n. 160 (pubblicato in GU n. 272 del 15.11.2021) sono stati infatti definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al Fondo (articolo 88-bis, comma 12-ter, Decreto Cura Italia n. 18/2020), con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, nonchè la misura per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi in sostituzione dei rimborsi per i viaggi e le vacanze cancellati a causa del Covid, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo, che per il 2021 è stabilita in 1 milione di euro, ma vediamo nel dettaglio le regole per ottenere il rimborso da parte dello Stato.
Modalità di presentazione della domanda di indennizzo
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo renderà noto sul proprio sito istituzionale all'indirizzo https://www.ministeroturismo.gov.it un apposito avviso contenente le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennizzo.
Per i voucher emessi (ai sensi dell'articolo 88-bis del Decreto Cura Italia), che non sono stati utilizzati entro la scadenza di validità e non sono stati rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore, i consumatori dovranno presentare la domanda di indennizzo esclusivamente in via telematica.
Saranno prese in considerazione e valutate esclusivamente le domande pervenute entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021.
Nella domanda i consumatori dovranno:
- indicare l'atto con cui è dichiarato il fallimento o è altrimenti accertato lo stato di insolvenza
- e autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- la propria data e il luogo di nascita,
- la residenza,
- la cittadinanza,
- il numero del codice fiscale ed, eventualmente, della partita IVA,
- il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
- il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher.
I consumatori dovranno allegare alla domanda:
- i voucher scaduti emessi in loro favore da operatori turistici o vettori (ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020);
- la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori decorsi 18 mesi dall'emissione oppure decorsi 12 mesi dall'emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.
Importo dell'indennizzo
L'indennizzo è erogato in misura pari al valore monetario del voucher, con provvedimento della Direzione generale, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.
In caso di insufficienza delle risorse stanziate, ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti.
Ricordiamo brevemente che il comma 5 consente alle strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in alternativa, di offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, procedere al rimborso del prezzo o, infine, emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.