Se il contribuente si accorge di errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo in modo egli possa inviare un modello denominato “rettificativo”.
Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione può provvedere in diversi modi ad integrarla o modificarla, a seconda che la modifica determini una situazione a lui più favorevole, vediamo i vari casi.
Se ci si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari e l’integrazione e/o la rettifica generano un maggior credito, un minor debito o una imposta pari a quella precedente il contribuente a sua scelta può:
- entro il 25 ottobre 2021 presentare un nuovo modello 730 completo indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo” del frontespizio. Il modello va presentato a un Caf o professionista abilitato (anche se in precedenza ci si era avvalsi di assistenza da parte del sostituto di imposta). Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria al Caf o professionista per il controllo di conformità della integrazione. Se l’assistenza precedente era stata fornita dal sostituto il contribuente deve presentare la documentazione allo stesso Caf o professionista abilitato.
- oppure presentare un Modello Redditi Persone Fisiche 2021 utilizzando la differenza a credito e chiedendone il rimborso. La presentazione del modello redditi persone fisiche 2020 può avvenire:
- entro il 30 novembre 2021 (se trattasi di dichiarazione correttiva nei termini)
- entro il termine previsto per la presentazione del modello redditi persone fisiche 2021 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
Se ci si accorge che è necessaria una integrazione o correzione solo relativamente ai dati del sostituto d’imposta il contribuente può:
- entro il 25 ottobre 2021 presentare un modello 730 per integrare o correggere in dati indicando nella sezione “730 integrativo” il codice “2”.
Se ci si accorge che è necessaria una integrazione sia per i dati del sostituto sia per altri dati dai quali scaturisce un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata si può:
- entro il 26 ottobre 2021 presentare un modello 730 integrativo e/o correttivo indicando il codice “3” nel frontespizio.
Se ci si accorge invece che è necessaria una integrazione che genera un minor credito o un maggior debito il contribuente deve presentare un modello Redditi persone fisiche 2021:
- entro il 30 novembre 2021 (se dichiarazione correttiva nei termini) e procedere al pagamento contestuale del tributo dovuto, degli interessi al tasso legale, delle sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso
- entro il termine previsto per la presentazione del modello redditi persone fisiche relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) pagando il tributo, gli interessi come sopra e le sanzioni come sopra.
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione pagando il tributo, gli interessi come sopra e le sanzioni come sopra.
È bene sottolineare che l’invio di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 ossia non fa venir meno l’obbligo del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in basa all’originario modello.