Dal 19 ottobre 2021 entra in vigore il regolamento contenuto nel DM 8 luglio n 135/2021 pubblicato in GU n 237 del 4 ottobre con le regole per il Ministero delle Finanze da seguire in caso di violazioni da parte dei revisori legali di quanto previsto dal DLgs n 39/2010.
In particolare, il MEF applica le sanzioni amministrative di cui all'art 24 del DLgs n 39 ai sensi dell'art 21 comma 1 lettera f) dello stesso decreto in relazione alle seguenti violazioni:
- mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;
- dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;
- violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo;
- mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;
- mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera b);
- mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.
Il regolamento di cui si tratta precisa che il Mef accerta la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
L'accertamento della violazione si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento e dalla data di redazione decorrono i termini per la contestazione da parte dei revisori di quanto contestato.
Il procedimento sanzionatorio è disposto con una lettera di contestazione degli addebiti entro il termine di 180 giorni dall'accertamento o 360 giorni in caso di residenza all'estero del soggetto interessato.
La lettera contiene:
- il riferimento all'attività di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione,
- la descrizione della violazione riscontrata,
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie,
- la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o specificati dal presente regolamento
- e indica la facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per la presentazione di proprie deduzioni.
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