Il Ministro Garavaglia ha firmato il Decreto Ministeriale prot. del 29 settembre 2021 recante Modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art 13 quater del DL n 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n 58/2019.
La firma arriva a due anni e mezzo dall’approvazione del decreto “Crescita” (34/2019) che l'aveva istituita. Scopo della banca dati del turismo è creare una mappa dell’offerta turistica e far emergere il sommerso.
Cos’è la banca dati del turismo
Prossimamente sarà costituita la piattaforma del turismo che raccoglierà:
- le informazioni relative a tutte le strutture ricettive
- e agli alloggi concessi in affitto breve sul territorio nazionale.
La banca dati in particolare conterrà:
- la tipologia degli alloggi,
- l’ubicazione,
- la capacità ricettiva,
- gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva,
- il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve,
- il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.
I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome.
Come funziona la banca dati del turismo
La piattaforma verrà realizzata è gestita da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla norma vigente.
Le regioni e province autonome dovranno trasmettere i dati in loro possesso al gestore della piattaforma.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto con protocollo d'intesa tra il Ministero del Turismo e le regioni e le province autonome sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello locale.
Il protocollo servirà per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali ai fini della alimentazione della piattaforma.
A ciascuno operatore verrà attribuito un codice identificativo da esporre negli annunci. Sarà il protocollo a stabilire la data di entrata in vigore dell’obbligo di esposizione del codice identificativo negli annunci.
Le informazioni contenute nella banca dati e il codice alfanumerico attribuito a ciascun operatore sono pubblicati sul sito istituzionale del ministero del turismo.
Attenzione va prestata al fatto che i titolari delle strutture ricettive di cui si tratta, sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o in mancanza il codice alfanumerico attribuito dal sistema della banca dati. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.
Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata.