Rassegna Stampa

Locazioni brevi: le regole della banca dati del turismo.

Il Ministro Garavaglia ha firmato il Decreto Ministeriale prot. del 29 settembre 2021 recante Modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art 13 quater del DL n 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n 58/2019.

La firma arriva a due anni e mezzo dall’approvazione del decreto “Crescita” (34/2019) che l'aveva istituita. Scopo della banca dati del turismo è creare una mappa dell’offerta turistica e far emergere il sommerso. 

Cos’è la banca dati del turismo

Prossimamente sarà costituita la piattaforma del turismo che raccoglierà:

  • le informazioni relative a tutte le strutture ricettive
  • e agli alloggi concessi in affitto breve sul territorio nazionale.

La banca dati in particolare conterrà:

  • la tipologia degli alloggi, 
  • l’ubicazione,
  • la capacità ricettiva, 
  • gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva,
  • il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve,
  • il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Come funziona la banca dati del turismo

La piattaforma verrà realizzata è gestita da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla norma vigente.

Le regioni e province autonome dovranno trasmettere i dati in loro possesso al gestore della piattaforma.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto con protocollo d'intesa tra il Ministero del Turismo e le regioni e le province autonome sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello locale.

Il protocollo servirà per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali ai fini della alimentazione della piattaforma.

A ciascuno operatore verrà attribuito un codice identificativo da esporre negli annunci. Sarà il protocollo a stabilire la data di entrata in vigore dell’obbligo di esposizione del codice identificativo negli annunci.

Le informazioni contenute nella banca dati e il codice alfanumerico attribuito a ciascun operatore sono pubblicati sul sito istituzionale del ministero del turismo. 

Attenzione va prestata al fatto che i titolari delle strutture ricettive di cui si tratta, sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o in mancanza il codice alfanumerico attribuito dal sistema della banca dati. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.

Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata. 

 

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