Rassegna Stampa

Vetrate panoramiche: l'installazione passa in edilizia libera

Nella giornata del 13 settembre 2022, con 182 voti favorevoli, nessun voto contrario e 21 astensioni, il Senato ha approvato con modifiche il ddl n. 2685 di conversione del Decreto Aiuti bis (decreto-legge n. 115), recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, ed entrato in vigore il 10 agosto 2022. 

L'iter di conversione prosegue con il passaggio alla Camera.

Tra le novità apportate in fare di conversione vi è la possibilità di installare le vetrate panoramiche in edilizia libera.

In particolare l'art. 33-quater rubricato Norme di semplificazione in materia di installa-zione di vetrate panoramiche amovibili prevede che all’articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis).

L'art.6 comma 1 prevede che, fatte salve le prescrizioni  degli  strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di  settore aventi incidenza  sulla disciplina dell'attività  edilizia  e,  in particolare, delle norme  antisismiche,  di sicurezza,   antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza  energetica,  di tutela  dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, d i  cui  al Dlgs n 42/2004,  una serie di interventi enunciati sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

VEPA o vetrate panoramiche scorrevoli: che cosa sono

Tra questi lavori possibili senza alcuna autorizzazione comunale, con la lettera b-bis su citata, si introducono appunto anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere:

  • a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, 
  • miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, 
  • riduzione delle dispersioni termiche, 
  • parziale impermeabilizzazione dalle acque meteori-che dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio,

purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. 

Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un co-stante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

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