Dal 20 ottobre e fino al 20 novembre 2021 le società interessate al bonus editoria digitale possono inviare le domande per via esclusivamente telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, tramite la procedura telematica riservata del seguente portale: “impresainungiorno.gov.it”
Tax credit editoria digitale: i beneficiari
Sono beneficiarie del tax credit editoria digitale:
- le imprese editrici di quotidiani e periodici
- con sede legale in uno Stato Ue o nello Spazio economico europeo
- che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolata
- con codici Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici)
- iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (Roc)
- che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato.
Ricordiamo che Il DPCM del 4 agosto 2020 pubblicato in data 28 settembre in Gazzetta Ufficiale n. 240 ha stabilito:
- modalità,
- contenuti,
- documentazione richiesta
- e termini per la presentazione della domanda di accesso al bonus in oggetto.
Il credito d’imposta per l’acquisizione di servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per gli anni dal 2020 al 2022, è stato riconosciuto dall’articolo 190 del decreto “Rilancio” e dall’articolo 1, comma 610, della legge di bilancio 2021
Il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta nello scorso anno per l’acquisizione di:
- servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale
- e per information technology di gestione della connettività.
Esclusi dal bonus editoria sono i soggetti che già usufruiscono dei contributi diretti previsti dall'art.2, commi 1 e 2, della Legge n. 198/2016 e dal Dlgs n. 70/2017.
Tax credit editoria digitale: modalità di utilizzo
- Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le richieste pervenute attraverso altri canali saranno scartate. Leggi anche Editori: ecco il codice tributo "6919" per credito d'imposta ex art 190 DL 34/2020
- Il credito d’imposta potrà essere “speso” dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari che avverrà entro il 31 dicembre 2021, sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria
- L’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di concessione del credito e nei successivi fino all’esaurimento del contributo.
- I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente l’eventuale perdita dei requisiti di accesso all’agevolazione.
Attenzione va prestata al fatto che il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, per gli stessi costi, con altre agevolazioni statali, regionali o europee, dello stesso tipo, salvo che successive disposizioni non ne ammettano espressamente la possibilità di cumulo. L’importo riconosciuto non può superare i limiti previsti dalla normativa unionale in tema di aiuto de minimis.
Il decreto ha stabilito che le spese effettuate riguardanti l’anno 2019 devono risultare da apposita attestazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati a porre il visto di conformità ai fini delle dichiarazioni fiscali o da un revisore legale dei conti.