Nella legge di bilancio 2022 sembra definitiva, in base alle bozze in circolazione, la riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti per l'igiene femminile non compostabili, la cd. Tampon tax.
In particolare, viene abbassata dal 22 al 10 per cento l’aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili.
Più in dettaglio, le disposizioni in esame aggiungono il n. 114-bis) alla tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. che disciplina l’Imposta sul valore aggiunto – IVA (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), che reca l’elenco dei beni e dei prodotti sottoposti ad aliquota del 10 per cento. In tal modo, sono sottoposti a tale aliquota – e dunque sottratti all’aliquota ordinaria del 22 per canto – i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili, non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis.
Si ricorda che il richiamato n. 1-quinquies assoggetta ad aliquota IVA del 5 per cento i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili (secondo la norma UNI EN 13432: 2002) o lavabili e le coppette mestruali.
Ricapitolando, per effetto delle modifiche in esame, dunque:
Prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e le coppette mestruali | Aliquota IVA del 5 per cento |
Prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili | Aliquota IVA del 10 per cento |