Con la pubblicazione in GU, da ieri 18 maggio è entrato in vigore il DL n 50 con novità anche per il superbonus relativo alle villette.
Con l'art 14 si recano modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
In particolare, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 119, comma 8 -bis ,il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo."
Pertanto fermo restando l’ambito temporale applicativo del superbonus che riguarda come base le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, per le persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, eseguono interventi su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” in edifici plurifamiliari:
- le spese agevolate al 110% possono essere sostenute fino al 31 dicembre 2022
- a condizione che alla data del 30 settembre 2022
- i lavori sono stati effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Sempre in tema di villette e superbonus ricordiamo anche che per il calcolo della soglia occorre fare riferimento a un chiarimento fornito dall’agenzia delle entrate che in una faq pubblicata sul proprio sito ha richiamato un interpello precedente su argomento analogo il n. 791 del 2021.
Il non raggiungimento della soglia comporta che il 110% si applicherà soltanto ai pagamenti effettuati entro il 30 giugno (data posticipata al 30 settembre), mentre i successivi godranno delle altre detrazioni edilizie 50% o 65%
Si riporta la faq integrale pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
“D: Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all'intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?
R:La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici.
In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.
In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.”