Il Consiglio dei ministri del 15 marzo scorso, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.
Successivamente il Decreto n 25/2023, composto da un Capo e otto sezioni, è stato pubblicato in GU n 65 del 17 marzo.
Il testo introduce norme necessarie per dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla «tecnologia a registro distribuito» o DLT pilot regime, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi.
Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate.
Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con la quale è stato introdotto nell’ordinamento un regime semplificato e transitorio (c.d. regulatory sandbox) per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, al fine di consentire agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, con un costante dialogo con le autorità di vigilanza.
Decreto emissione strumenti finanziari digitali: cosa riguarda
Le disposizioni delle sezioni da I a VI del decreto si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:
a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;
b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;
c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;
d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;
e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.
h) agli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b).
Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali
Il decreto prevede che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro:
- dal gestore di un SS DLT o TSS DLT,
- o dalla Banca d'Italia,
- o dal Ministero dell'economia e delle finanze,
- nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).
Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.
Strumenti finanziari digitali: legenda
Come specificato dal Decreto legge n 25/2023 si intendono per:
a) «forma digitale»: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;
b) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;
c) «strumenti finanziari digitali»: gli strumenti finanziari su incidcati,
d) «registro per la circolazione digitale» un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 858/2022 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;
e) «emittente»: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;
f) «infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
g) «MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 858/2022;
h) «SS DLT»: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 858/2022;
i) «TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 858/2022;
j) «gestore di un'infrastruttura di mercato DLT»: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
k) «gestore del SS DLT o del TSS DLT»: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
l) «responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1.