Con un avviso del 24 agosto il Dipartimento per lo sport informa che è pronto l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello Sport Bonus (legge 30-12-2021, n. 234, art. 1, comma 190).
(Attenzione in caso di anomalie nell’elenco il dipartimento informa che è possibile inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. specificando nell’oggetto: “Sport bonus - numero seriale – anomalia elenco”).
L'avviso riepiloga che alle imprese spetta:
- un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate,
- da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione,
- presentando il modello F24 con codice tributo “6892” esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate
- in ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.
Si ricorda inoltre a tutti i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/218, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.
Sport bonus 2022: riepilogo delle regole
La legge di Bilancio 2022 (art. 1 comma 190 legge n. 234/2021), ha esteso anche per il 2022 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per:
- interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
- e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche,
ma limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa.
Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM del 30 aprile 2019.
Importo del credito d'imposta
Per il 2022, il suddetto credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente alle imprese che hanno effettuato tali erogazioni liberali.
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2022 per gli interventi di cui sopra, e spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa:
- nel limite del 10 per mille dei ricavi del 2021
- ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
L’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in corso.
Come presentare domanda: in attesa del 15.10 (seconda finestra per l'invio)
I soggetti titolari di reddito di impresa che intendono usufruire del credito d'imposta devono fare richiesta all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Anche per il 2022, sono previste due finestre temporali di 120 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale, all'interno delle quali i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle stesse, ovvero:
La domanda dovrà essere inviata agli indirizzi:
- Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- e per conoscenza a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.,
indicando nell’oggetto “Sport Bonus 1a finestra 2022 + la denominazione impresa + codice fiscale”.
Il Servizio Primo del Dipartimento invia alla sola e-mail (NON PEC) del richiedente, indicata nel modello di richiesta, un numero di codice seriale identificativo ed univoco, (per la prima finestra temporale l'invio è avvenuto entro il 15 luglio).
Successivamente il Dipartimento pubblica sul proprio sito l’elenco delle imprese autorizzate all’erogazione liberale in denaro.
Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione i soggetti indicati nell’elenco effettuano l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda.
A loro volta i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro, allegando la ricevuta bancaria del bonifico ricevuto.
Infine il Dipartimento per lo sport pubblica l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.
Si attende ora l'apertura della seconda finestra temporale per presentare domanda.
Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
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