Pubblicato in GU n.10 del 14 gennaio 2022 il Decreto del 12 novembre 2021 del MISE recante Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit.
Già con comunicato del MISE si annunciava la firma del decreto del Ministro Giorgetti per promuove:
- la costituzione
- o la trasformazione
in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale.
In particolare, con il presente decreto sono disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 1 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto il riconoscimento di un credito di imposta per la costituzione o trasformazione in società benefit; e disciplinati le modalità e i criteri di attuazione dell'intervento, di cui al comma 3 dell'art. 38-ter, del decreto rilancio, avente ad oggetto la promozione delle società benefit nel territorio nazionale.
Società benefit: che cosa sono?
Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Per la misura di cui si tratta il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro, di cui
- 7 milioni per il credito d’imposta
- 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione.
Società benefit: il credito di imposta
Con il Decreto è stato previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di 10 mila euro.
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza:
a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» al registro delle imprese;
b) hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2021;
c) disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Società benefit: presenta la domanda per il credito di imposta
Per fruire dell'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero: www.mise.gov.it
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l'elenco complessivo delle spese sostenute.
Attenzione, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione, unitamente all'eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero.
La presentazione dell'istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
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