Con Comunicato di ieri 13 dicembre pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero del lavoro annuncia che un ulteriore passo in avanti per la completa attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), si percorre con la firma da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, del Decreto di adozione del regolamento per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d'imposta, "social bonus".
Il Decreto, in attuazione dell'articolo 81 del D.lgs. 117/2017, nei suoi 15 articoli individua tra l'altro le modalità per l'attribuzione, la misura del credito d'imposta e i criteri per la sua fruizione.
Social bonus: che cosa è?
Il credito d'imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all'articolo 4 del Decreto sarà riconosciuto
- nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche,
- nella misura del 50 per cento, se effettuate da enti o società,
Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere
- il recupero degli immobili pubblici inutilizzati
- e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività
che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Il provvedimento, firmato martedì 7 dicembre dal ministro Orlando, è stato trasmesso ai Ministeri dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e della Cultura, per l'acquisizione delle firme degli altri ministri competenti.
Social bonus: a chi spetta?
In particolare, l'articolo 2 del provvedimento stabilisce che possono usufruire del social bonus:
- le persone fisiche,
- gli enti che non svolgono attività commerciali
- e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.