Il DL 17/2022 (DL “Energia e appalti”), aveva previsto ulteriore ampliamento della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi che era stata disposta dalla legge 234 2021 (legge di bilancio 2022) per federazioni, associazioni e società sportive impegnate in competizioni ai sensi del DPCM 24.20.2020
In particolare erano stati sospesi con l’art. 1 comma 923 della L. 234/2021:
- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
ATTENZIONE non beneficiano della sospensione i versamenti:
- relativi all’IRAP (non essendo quest’ultima un’imposta sui redditi);
- dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche qualora tali versamenti si riferiscano a importi oggetto di rateazione), nonché i versamenti legati a ravvedimento operoso
La conversione in legge del decreto 17 ha anche previsto che la ripresa dei versamenti sospesi debba avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 (in luogo del 30 maggio 2022 previsto dalla legge di bilancio) oppure
- con versamento rateale per un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, da agosto a novembre cui si aggiunge un ultima rata il 16 dicembre 2022 per l'ulteriore 50%.
In merito era intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 3 del 4 febbraio 2022, precisando come nella sospensione rientrino solamente i versamenti in autoliquidazione, compresa la rateizzazione nei termini delle scadenze ordinarie. Inoltre, possono essere oggetto della sospensione anche le rate relative alle rateizzazioni richieste a seguito dell’applicazione della sospensione disposta dal DL 18/2020 e dalla L. 178/2020.
Infine si ricorda che anche i versamenti e adempimenti INAIL per gli stessi soggetti erano stati sospesi dalla legge di bilancio. Le istruzioni sono state fornite con la circolare n. 8/2022 e con la circolare n. 23 del 30 maggio sulle novità della conversione del DL 17 2022.
Istruzioni INPS per la ripresa dei versamenti previdenziali
Inps ha pubblicato nella circolare 64/2022 del 30 maggio, le istruzioni operative sulla sospensione e ripresa di adempimenti e versamenti conributivi previsti dalla legge di bilancio eprorogsti dal decreto 17 2022 fino al 31 luglio 2022 .
L'istituto comunica in particolre che:
- le imprese che intendono avvalersi della sospensione saranno segnalate alla presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento dello sport che potrà verificare la presenza dei requisiti richiesti dalla norma.
- rientra nella sospensione anche la contribuzione dovuta a titolo di Tfr al Fondo di tesoreria (per maggiori dettagli v. circolare Inps 52/2020).
La ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali, come anticipato anche dall'Agenzia, deve avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi,
- entro il 31 agosto 2022 con :
- versamento in un'unica soluzione oppure
- versamento della prima di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, con l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
- utilizzando il modello F24 con codice contributo DSOS oppure CXX/C10 in caso di lavoratori parasubordinati.
Compilazione Uniemens
L'istituto informa in primo luogo che in caso di invio di flussi uniemens relativi al periodo dicembre 2021 - aprile 2022 in assenza di versamento (totale o parziale), le imprese che intendono avvalersi della sospensione devono inviare entro il 30 giugno 2022, un flusso di variazione della denuncia aziendale valorizzando il codice N979 con l'importo oggetto di sospensione.
Le imprese autorizzate a beneficiare della sospensione riceveranno dall'Inps il codice autorizzazione "7M", mentre nei periodi oggetto di sospensione i flussi uniemens dovranno contenere nell'elemento CausaleACredito il codice di nuova istituzione "N979" .
L'importo dei contributi sospesi va indicato nell'elemento SommeACredito.
Per i lavoratori parasubordinati va utilizzato il codice "38" all'interno del CodiceCalamità del collaboratore.