Rassegna Stampa

Scadenze Invio dati spese sanitarie Sistema TS: anche per il 2022 rimane semestrale

Per il 2022, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie del 2022, resta semestrale:

  • spese sostenute nel primo semestre 2022, invio entro il 30 settembre 2022
  • spese sostenute nel secondo semestre 2022, invio entro il 31 gennaio 2023.

Lo ha definito la Ragioneria Generale dello Stato, con la pubblicazione in GU del Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2022, con il quale è stato recepito quanto disposto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.01.2022 n. 28825, sulle nuove scadenze per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria 2021 e indicando anche il calendario delle nuove scadenze per il 2022.

Ricordiamo infatti, che con il suddetto Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.01.2022 n. 28825, era già stato prorogato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2022 il termine per la trasmissione al sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel secondo semestre 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022. 

Tale proroga si intendeva riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente. Di conseguenza anche i nuovi soggetti inseriti dal Decreto 16 luglio 2021, dovranno inviare, entro l'8 febbraio 2022 (in luogo del 31 gennaio 2022), i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, è slittata anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Ricordiamo che con il Decreto 16 luglio 2021, pubblicato in GU n. 184 del 3 agosto 2021, il MEF ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati inerenti spese sanitarie e spese veterinarie.

Calendario trasmissione spese sanitarie del 2022 e 2023

Vista la nota dell’Agenzia delle entrate n. 28854 del 28 gennaio 2022 con la quale si prevede l’ampliamento delle tempistiche per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria per l’anno 2022, con il Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2022 viene definito così il nuovo calendario di invio.

Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022
Trasmissione entro 30 settembre 2022
Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022
Trasmissione entro 31 gennaio 2023
Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023
Trasmissione entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

Esempio: Fattura emessa il 15/01/2023 e pagata il 05/02/2023.
I dati dovranno essere trasmessi entro il termine di invio relativo al mese di febbraio 2023 e, dunque, entro il 31.03.2023.

Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A del Decreto del 19 ottobre 2020.

Per un riepilogo del calendario dei termini per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie dell'anno 2021 leggi l'articolo Scadenze Invio dati Sistema Tessera Sanitaria 2021: nuovo calendario.

Nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

Ricordiamo chi sono i nuovi soggetti tenuti all'adempimento inseriti dal Decreto 16 luglio 2021.

Si tratta in particolare dei soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9 agosto 2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dai profili delle professioni sanitarie di: 

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • massofisioterapista.

Elenco completo dei soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

Oltre a quelli appena inseriti dal Decreto 16 luglio 2021, riepiloghiamo l'elenco dei soggetti tenuti all'obbligo di invio.

I soggetti obbligati all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:

  • iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
  • farmacie (pubbliche e private)
  • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
  • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:

  • gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • gli psicologi
  • gli infermieri;
  • le ostetriche/i;
  • i tecnici sanitari di radiologia medica;
  • gli ottici;
  • e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:

  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • gli iscritti all'albo dei biologi.

Opposizione utilizzo dati spese sanitarie

Ricordiamo che è sempre possibile, da parte del contribuente, comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, il cui termine, relativamente alla dichiarazione precompilata 2022, è stato prorogato dal recente Provvedimento del 28.01.2022.:

  • fino all’8 febbraio 2022, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, per trasmettere il modello di opposizione direttamente all’Agenzia delle Entrate, comunicando, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza
  • oppure dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline.

 


 
Fonte: Agenzia delle Entrate
 

I tuoi Partners

Cerchi soluzioni per

Ridurre il carico fiscale

Richiedici una corretta pianificazione fiscale per ridurre sino al 50% la tua tassazione.

Proteggere il tuo patrimonio

Proteggi i tuoi beni dai rischi, metti al sicuro ciò che possiedi.

Espandere la tua attività all'estero

Costituisci società o filiali all'estero per internazinalizzare il tuo business.

Finanziare la tua attività

Accedi a fondi, bandi e finanziamenti per il tuo business.

Sei pronto per la tua soluzione? Ecco come iniziare.

Chiamaci :

+39 030 5356239

Richiedi la prima consulenza gratuita:

Vieni a trovarci:

Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
Image
Gelsh Consulting Srl
Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
VAT/PIVA 04138090982
Società di servizi contabili e fiscali esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013
<---->