Continuano fino all'ultimo momento le modifiche alla conversione in legge del cd. Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022 pubblicato in GU del 27.01.2022) contenente nuove misure a sostegno delle imprese.
In base all'emendamento all'articolo 1 approvato stanotte dalla Commissione Bilancio del Senato, è previsto lo slittamento dei termini per il pagamento di IVA e ritenute per determinati soggetti. In particolare, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ovvero:
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati
sono sospesi i termini relativi ai versamenti:
- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel primo trimestre 2022 (l'emendamento prevede espressamente il termine del 31 marzo 2022 rispetto al testo del DL che prevedeva il 31 gennaio 2022);
- relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio febbraio e marzo 2022.
Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 (precedentemente la data era il 16 settembre 2022). Come sempre in questi casi, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Riepilogando, i versamenti che rientrano nella sospensione, sono quelli in scadenza fino al 16 marzo, in particolare si tratta dei versamenti:
- delle ritenute operate nel mese di dicembre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, compreso il conguaglio 2021;
- delle ritenute dei mesi di gennaio e febbraio 2022,
- delle addizionali e regionali comunali dell’IRPEF relative ai conguagli compiuti nel mese di dicembre 2021, relative alla cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;
- delle addizioni e regionali comunali dell'IRPEF relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022
- dell’IVA relativa a dicembre 2021 per i contribuenti Iva mensili, dell'IVA di gennaio e febbraio 2022.