Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ovvero:
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati
sono sospesi i termini relativi ai versamenti:
- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
Tali versamenti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Lo prevede la bozza del nuovo Decreto Sostegni ter.
Riepilogando, i versamenti che rientrano nella sospensione, sono quelli scaduti il 17 gennaio (il 16 gennaio cadeva di domenica), in particolare si tratta dei versamenti:
- delle ritenute operate nel mese di dicembre 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, compreso il conguaglio 2021;
- delle addizionali e regionali comunali dell’IRPEF relative ai conguagli compiuti nel mese di dicembre 2021, relative alla cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati;
- dell’IVA relativa a dicembre 2021 per i contribuenti Iva mensili.