Rassegna Stampa

Saldo IVA 2021: il versamento entro il 16 marzo 2022

Quando si deve versare il saldo IVA anno d'imposta 2021?

Entro il 16 marzo 2022 i soggetti passivi Iva devono versare l'Iva a debito relativa all'anno 2021 che risulta dalla dichiarazione IVA.

Il versamento è dovuto se l'importo indicato al rigo VL38 della dichiarazione annuale è superiore a € 10,33 (10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Il termine di versamento può essere però differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES). 

Il versamento differito alla scadenza prevista per il saldo delle imposte dirette deve essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3. 

Se si usufruisce dell'ulteriore differimento di 30 giorni occorre maggiorare l'importo di un ulteriore 0,40%. 

Attenzione va prestata al fatto che, come specificato dalla R.M. n. 73/E del 2017, la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente sull’ammontare “al netto delle compensazioni”. 

Come si versa il saldo IVA 2021

Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.

Compilazione del Mod. F24:

indicare all’interno della Sezione “Erario”:

  • il codice tributo “6099”;
  • il codice tributo "1668" per gli interessi rateali; 
  • il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione); 
  • l’anno di riferimento “2021”; 
  • l’importo del saldo IVA dovuto, in merito occorre segnalare che: 
  1. se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2021: l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
  2. se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato: l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro. ¨ l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.

Si precisa che l'importo dovuto può essere versato: 

  • in un’unica soluzione; 
  • in forma rateale (il contribuente che rateizza il versamento del saldo IVA deve corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile).

Nel caso in cui il contribuente decida di rateizzare, la scelta va effettuata direttamente nel momento del versamento con il modello F24.

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