Rassegna Stampa

Rottamazione 2021 2022: tutte le novità nel Decreto Fiscale

Sono tante le novità per la rottamazione delle cartelle esattoriali approvate nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022. Il decreto è stato approvato  nel consiglio dei ministri 41 del 15 ottobre 2021.Vediamole insieme.

Differimento versamento rate 2021 - 2022

Nel decreto è previsto il differimento del versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione, ovvero i cd. “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”, originariamente in scadenza a decorrere dal 2020. In particolare, in base all'articolo 1 potranno essere versate entro il 30 novembre 2021 

  • le rate in scadenza nel 2020 
  • le rate in scadenza dal 28 febbraio al 31 luglio 2021. 

Infatti per tutte le rate precedenti, il versamento entro il 30 novembre sarà considerato tempestivo.

Differimento 150 giorni dalla notifica per il pagamento

Con l'articolo 2 del decreto, viene prolungato a 150 giorni dalla notifica, in luogo di 60, il termine per l’adempimento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. In pratica viene concesso un termine extra di 3 mesi per il versamento di quanto dovuto.

Attenzione va prestata al fatto che fin allo scadere del termine dei 150 giorni 

  • non saranno dovuti interessi di mora
  • l’agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito. 

Riammissione piano di dilazione in essere

Per i piani di rateizzazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione, viene esteso da 10 a 18 il numero delle rate che, se non pagate, determinano la decadenza dalla rateizzazione concessa.

In particolare l'articolo 3, prevede che i debitori incorsi in decadenza da piani di dilazionein essere alla data dell’8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando l’applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. 

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione:

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive.

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