Imminente la scadenza del 16 dicembre per il versamento dell 'Imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR..
Come noto, sui fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) rivalutati annualmente è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17% (dal 2015).
Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o dell'ente pensionistico e va effettuato in due rate:
- acconto: entro il 16 dicembre e
- saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Per quanto riguarda l'acconto, entro il 16 dicembre 2022, i datori di lavoro devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva (pari al 90% del 17% totale) sulle rivalutazioni maturate nel 2022, calcolate con metodo storico o presuntivo.
.ATTENZIONE L’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare alla quale confluiscono le quote di TFR.
Vale anche la pena sottolineare che la tassazione separata non si applica alle quote di trattamento di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro in quanto tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo. La norma , prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dl 201/2011, si applica anche a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.
Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.
Modalità di versamento Imposta sostitutiva TFR e codici tributo
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.
I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
E' anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).
Questo credito :
- può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e
- l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
L'Agenzia nelle proprie Istruzioni specifica i seguenti casi particolari
1 - In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:
- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.
2 - In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:
- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.
Sanzioni per tardivo versamento imposta sostitutiva TFR
In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770.
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