Dal 1° aprile al 2 maggio 2022 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2022 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 31.03.2022 n. 142124 che qui pubblichiamo.
La Nota fornisce chiarimenti in merito alla compilazione del "Frontespizio" e il campo dei “Litri consumati agevolabili” a seguito di alcune novità, in particolare:
- nel “Frontespizio” della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022 il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (1 gennaio – 31 marzo 2022)
- mentre il campo dei “Litri consumati agevolabili” è ristretto all’intervallo temporale che va dall’1 gennaio al 21 marzo 2022.
In sostanza, sono esclusi dall’agevolazione i litri di gasolio consumati imputabili a rifornimenti da distributore stradale o riferibili a carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato tra l’inizio della giornata del 22 marzo e la fine della giornata del 31 marzo 2022.
Questo perchè, come evidenziato nella suddetta nota delle Dogane, il recente Decreto Energia n. 21/2022, ha disposto una variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 504/95, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022, riducendola da euro 617,40 ad euro 367,40 per mille litri.
Per il periodo di vigenza della descritta rideterminazione, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti, l’art. 1, comma 3, del suddetto decreto legge ha stabilito la disapplicazione dell’aliquota di accisa sul gasolio commerciale ex art. 24-ter del TUA pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto (punto 4-bis della Tabella A), in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti dei settori del trasporto di merci e del trasporto di persone.
Pertanto, richiamando le vigenti norme applicative dell’agevolazione in oggetto, i litri consumati di gasolio per autotrazione agevolabili afferenti il primo trimestre 2022 ricomprendono in via generale quelli riforniti entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre solare, quali risultanti:
- dalla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data d i ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.
Modalità di presentazione della dichiarazione
Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2022.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea (qui in allegato in formato xls e in formato odt) e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa.
Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane".
- per le imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata (v. nota n.34315/RU del 28.01.2020).
Importo rimborsabile
La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro:
- 214,18 per mille litri di gasolio commerciale sui quantitativi riforniti al mezzo di trasporto da distributore stradale o consegnati all’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, come specificato in premessa..
Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.
Modalità di fruizione del credito
Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:
- mediante compensazione (utilizzando il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015). Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000,
- o richiedere la restituzione in denaro, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2021 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2024.
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