Rassegna Stampa

Rilancio aree crisi industriale: semplificazioni per le richieste di incentivo

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico che riforma la legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.

Rilancio aree crisi industriale: le novità per la legge 181/89 

Con comunicato MISE dell' 11 maggio 2022 si specifica che il decreto amplia le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale:

  • estendendo le agevolazioni alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o per la tutela ambientale di importo superiore a 5 milioni di euro, 
  • che comprendono anche progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché la formazione del personale.

Attenzione va prestata al fatto che una importante novità riguarda l’inserimento della clausola, resa già operativa da una direttiva ministeriale e da una norma contenuta in legge di bilancio 2022, che dà priorità nella richiesta di incentivi alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori di aziende del territorio per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise.

Inoltre, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese che intendono investire in aree di crisi industriali, riducendo:

  • i tempi per le istruttorie, 
  • i tempi delle delibere
  • nonché i tempi di erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato.

A salvaguardia della competitività del territorio è stata prevista anche una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.

Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Rilancio aree crisi industriale: la legge 181/89 

Ricordiamo che l’intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato:

  • al rilancio delle attività industriali, 
  • alla salvaguardia dei livelli occupazionali, 
  • al sostegno dei programmi di investimento 
  • e allo sviluppo imprenditoriale

delle aree colpite da crisi industriale e di settore.

La riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa.

Sono ammissibili alle agevolazioni:

  • le imprese costituite in forma di società di capitali, 
  • le società cooperative e le società consortili, 
  • sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

 Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:

  • prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, progetti per la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
  • comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).

Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili.

Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile.

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