E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico che riforma la legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale. Rilancio aree crisi industriale: le novità per la legge 181/89Con comunicato MISE dell' 11 maggio 2022 si specifica che il decreto amplia le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale:
Attenzione va prestata al fatto che una importante novità riguarda l’inserimento della clausola, resa già operativa da una direttiva ministeriale e da una norma contenuta in legge di bilancio 2022, che dà priorità nella richiesta di incentivi alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori di aziende del territorio per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise. Inoltre, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese che intendono investire in aree di crisi industriali, riducendo:
A salvaguardia della competitività del territorio è stata prevista anche una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici. Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande. Rilancio aree crisi industriale: la legge 181/89Ricordiamo che l’intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato:
delle aree colpite da crisi industriale e di settore. La riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa. Sono ammissibili alle agevolazioni:
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. |
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