Rassegna Stampa

Regolarizzazione omessi versamenti da istituti deflattivi nella Legge Bilancio 2023

Con il fine di incentivare i contribuenti ad eseguire con regolarità i pagamenti e quindi rimpinguare le casse erariali, la  Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n. 303 del 29 dicembre (Legge n.197/2022), ai commi 219-221, si è occupata di agevolare la regolarizzazione dei versamenti dovuti dal contribuente, circa alcuni istituti deflativi del contenzioso, all’Agenzia delle entrate, prevedendo sia dei benefici in caso di esito positivo che delle conseguenze qualora la regolarizzazione non dovesse perfezionarsi. 

Vediamone i dettagli.

Per le somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entratenon ancora scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023) e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento:

  • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

Il rapporto tra contribuente e Agenzia delle entrate si regolarizza mediante il versamento integrale della sola imposta, senza considerare, in quanto non dovute, sanzioni e interessi. 

versamenti devono avvenire entro il 31 marzo 2023, in modo integrale o in massimo venti rate trimestrali di pari importo.

In tal ultimo caso, le rate successive alla prima avranno scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno e comprenderanno anche gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Si esclude la compensazione.

In merito al mancato perfezionamento della regolarizzazione, il comma 221, stabilisce che l’ufficio competente procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni e il contribuente dovrà anche la sanzione prevista per ritardati o omessi versamentipari al 30 per cento, da applicare sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

In tal caso la cartella va notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto. 

I tuoi Partners

Cerchi soluzioni per

Ridurre il carico fiscale

Richiedici una corretta pianificazione fiscale per ridurre sino al 50% la tua tassazione.

Proteggere il tuo patrimonio

Proteggi i tuoi beni dai rischi, metti al sicuro ciò che possiedi.

Espandere la tua attività all'estero

Costituisci società o filiali all'estero per internazinalizzare il tuo business.

Finanziare la tua attività

Accedi a fondi, bandi e finanziamenti per il tuo business.

Sei pronto per la tua soluzione? Ecco come iniziare.

Chiamaci :

+39 030 5356239

Richiedi la prima consulenza gratuita:

Vieni a trovarci:

Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
Image
Gelsh Consulting Srl
Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
VAT/PIVA 04138090982
Società di servizi contabili e fiscali esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013
<---->