Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, se le spese sanitarie - ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili - (indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.
Attenzione va prestata al fatto che la scelta tra:
- rateizzazione
- o detrazione in un’unica soluzione
che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute.
I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato negli anni d’imposta 2018 e/o 2019 e/o 2020 per la rateizzazione di tali spese riportano nella dichiarazione dei redditi (rigo E6) gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione.
Si precisa che devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 6.
In merito alla documentazione da conservare, bisogna distingere tra due ipotesi:
- qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non è necessario richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata
- Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato, è necessario che gli stessi esaminino
- tutta la documentazione atta al riconoscimento delle spese
- e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare