Rassegna Stampa

Polizze per asseveratori del Superbonus: quali stipulare

Con il pronto ordini n 109 pubblicato in data 21 novembre 2022, il CNDCEC risponde ad un dubbio in merito all’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni da Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. 

Veniva chiesto se tale obbligo richieda necessariamente:

  1. la stipula di una polizza c.d. single project, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” (ai sensi del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 risultante dalle modifiche recate dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, poi trasfuso nell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022) 
  2. ovvero se sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” (già prevista dal terzo periodo del citato comma 14) 
  3. o in alternativa una polizza (c.d. “a consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14). 

L’Ordine interpellante segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui sono richiamati i chiarimenti forniti dall’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

Secondo l'Ania, anche dopo le modifiche al comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa previste. Si chiede pertanto conferma di quest’ultima interpretazione. 

Il CNDCEC ritiene di essere in accordo con l'interpretazione dell'Ordine instante e specifica che, 

  • considerato che il terzo periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:” abbia le caratteristiche ivi indicate nelle lettere a), b) e c); 
  • considerato altresì che il quarto periodo del citato comma 14 prevede espressamente che “ In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo” con le caratteristiche del tipo “a consumo” sopra richiamate;
  • sembra corretto ritenere che  "L'obbligo di sottoscrizione della polizza” a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possa considerarsi rispettato” anche tramite le tipologie alternative di polizza di cui ai periodi terzo e quarto del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

I tuoi Partners

Cerchi soluzioni per

Ridurre il carico fiscale

Richiedici una corretta pianificazione fiscale per ridurre sino al 50% la tua tassazione.

Proteggere il tuo patrimonio

Proteggi i tuoi beni dai rischi, metti al sicuro ciò che possiedi.

Espandere la tua attività all'estero

Costituisci società o filiali all'estero per internazinalizzare il tuo business.

Finanziare la tua attività

Accedi a fondi, bandi e finanziamenti per il tuo business.

Sei pronto per la tua soluzione? Ecco come iniziare.

Chiamaci :

+39 030 5356239

Richiedi la prima consulenza gratuita:

Vieni a trovarci:

Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
Image
Gelsh Consulting Srl
Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
VAT/PIVA 04138090982
Società di servizi contabili e fiscali esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013
<---->