Rassegna Stampa

Pensionati esteri: imposta sostitutiva al 7% anche sui c/c esteri

Con Risposta a interpello n 766 del 9 novembre 2021 le Entrate si occupano dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera per i redditi prodotti all'estero (articolo 24-ter del DPR 22 dicembre1986, n. 917).

L'Istante, persona fisica residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in uno dei Comuni del mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti. 

A partire dal mese di settembre/ottobre 2021, l'Istante percepirà una pensione che sarà "erogata dallo Stato Federale della Germania "HESSEN", quindi da un ente pubblico per la sua attività di avvocato". 

L'Istante dichiara di detenere: 

  • conti correnti/depositi che producono interessi 
  • una partecipazione pari al 95 per cento di una società, con sede in Liechtenstein, dalla quale lo stesso Istante percepisce dividendi
  • dei lingotti d'oro che sono depositati presso una banca estera e che in futuro potrebbero essere ceduti. 

Egli chiede di sapere: 

a) se possa accedere al regime per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui all'art 24-ter del TUIR e con quali modalità;

b) se gli altri redditi prodotti all'estero (interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari nonché i dividendi percepiti) sono soggetti all'applicazione dello stesso regime;

c) quali siano gli effetti, ai fini dell'accesso al regime opzionale, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva. 

Pensionati esteri: imposta sostitutiva al 7% anche sui c/c esteri

Le Entrate riepilogano la normativa dettata dall'articolo 24-ter del TUIR che prevede un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera e in particolare prevede che: «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

Successivamente rispondono quanto segue:

  • con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E, sono stati forniti i chiarimenti sull'ambito applicativo della disciplina in esame,
  • l'opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati ai sensi dell'articolo 165, comma 2, del Tuir. 
  • quest'ultima disposizione stabilisce che «i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».

Inoltre, come chiarito nella citata circolare n. 21/E del 2020, viene ripreso l'approccio già adottato dall'ordinamento ai fini del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, basato sulla lettura "a specchio", secondo cui i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti, applicati con un metodo rovesciato.

In base all'articolo 23, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato. 

Reciprocamente, un reddito si considera prodotto all'estero soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle normativamente previste, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

Tutto ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che l'Istante, dal periodo d'imposta 2022 ed al ricorrere delle altre condizioni previste dal citato articolo 24-ter del Tuir, possa beneficiare del regime in argomento, esercitando la relativa opzione nel Modello Redditi PF 2023. 

Nel caso di specie, sulla base di quanto già chiarito dalla prassi, rientrano, quindi, nell'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva del 7 per cento gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso le descritte banche estere nonché eventuali plusvalenze che si dovessero generare dalla cessione dei lingotti d'oro, detenuti nelle cassette di sicurezza presso banche estere nonché i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nella Società estera.

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