Rassegna Stampa

Pegno mobiliare non possessorio 2021: ecco l'elenco dei beni pignorabili

Con Provvedimento 262734 di oggi 12 ottobre le Entrate approvano l’elenco di cui all’Allegato, da considerarsi parte integrante del provvedimento, contenente la nomenclatura delle categorie merceologiche di appartenenza dei beni che possono formare oggetto di pegno mobiliare non possessorio. 

SCARICA QUI L'ELENCO DEI BENI

Eventuali modifiche del suddetto elenco verranno adottate con successivo provvedimento. 

Ricordiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2021 il Decreto MEF contenente il Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori. Il Decreto è allegato a questo articolo. 

Grazie a questo istituto previsto nel 2016 sarà più facile per gli imprenditori accedere al credito, in quanto come garanzia sarà possibile utilizzare un bene mobile senza spossessarsene ma continuando a usufruirne. Ricordiamo che è inoltre possibile usufruire di questa misura anche nel caso di concessione di crediti a terzi. Il decreto prevede molta digitalizzazione nel processo e teoricamente, almeno secondo la previsione normativa, entro otto mesi sarà pronto il sistema informatico per la gestione del Registro Pegni.

Registro pegno non possessorio 2021

Come anticipato, è stato istituito, presso l'Agenzia delle entrate, il registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori denominato «Registro pegni». Il Registro pegni è gestito dall'Agenzia delle entrate con la vigilanza del Ministero della giustizia. Il decreto composto da 13 articoli.

Nel Registro pegni sono giornalmente inserite, secondo l'ordine di ricezione, le formalità presentate, indicando 

  • il numero d'ordine,
  •  il giorno della richiesta, 
  • la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta, 
  • la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio presentato con la domanda, 
  • l'oggetto della richiesta

Attenzione va prestata al fatto che la parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione è richiesta da un rappresentante al conservatore è presentata anche la procura sottoscritta digitalmente. 

Pegno non possessorio: formalità per l'iscrizione

Nella domanda di iscrizione al Registro in commento devono essere indicati:

  1. le generalità del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno; 
  2. il codice fiscale delle parti; 
  3. il luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno;
  4. il domicilio del creditoredel debitore e del terzo datore del pegno;
  5. l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore; 
  6. la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio;
  7. l'importo massimo garantito;
  8. la descrizione del credito garantito se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro; 
  9. l'indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l'identificazione, 
  10. la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell'atto di costituzione;
  11. l'indicazione della facoltà, ove prevista, per il creditore di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione;
  12. l'indicazione della facoltà per il creditore, ove prevista, di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione; 
  13. la specifica indicazione che l'acquisto del bene già gravato da pegno mobiliare non possessorio è stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprietà o da altro pegno non possessorio, ove ricorra tale ipotesi; 
  14. ove il contratto disponga in tal senso, la volontà delle parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne); 
  15. la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno, sottoscritta digitalmente che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonché il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti l'esercizio dell'impresa; 
  16. la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente sull'esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno, 
  17. le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto. 
  18. ogni altro elemento ritenuto utile alla individuazione del bene, del credito o del rapporto. 

Attenzione va prestata al fatto che le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente, o di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Pegno non possessorio: consultazione del registro

Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica, ed è pertanto possibile fare visure e richiedere copie delle stesse. Per ogni richiesta di visura devono essere indicati: 

  1. i dati identificativi del debitore o del datore di pegno ovvero il relativo codice fiscale; 
  2. i dati del richiedente; 

 

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