Rassegna Stampa

Operazioni transfrontaliere: nuove regole di trasmissione dei dati

In merito alle operazioni transfrontaliere, l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle stesse operazioni sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Tanto premesso, con il provvedimento che segue si adeguano le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore

In particolare, il Provvedimento ADE n 298334 del 28 ottobre prevede che: a decorrere dal 1° gennaio 2022, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, sono apportate le seguenti modifiche:

il punto 9 è sostituito come segue:

  • 9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento: 
  • 9.2 La comunicazione di cui al punto precedente è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.
  • 9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell'operazione.

 

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