Attenzione alle scadenze per gli obblighi formativi dei revisori legali. Sono ancora pochi i giorni a disposizione per regolarizzare la posizione riferita al triennio precedente a quello in corso.
In particolare per il triennio formativo 2017-2019 il termine per conseguire tutti i crediti formativi necessari è il 17 gennaio 2022, così come previsto nel regolamento DM 8 luglio 2021 n.135 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 237 del 4 ottobre 2021).
In particolare, con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo il Decreto 135/2021 prevede la postdatazione dell’accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, termine in scadenza proprio il 17 gennaio 2022 .
In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l’assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell’economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall’area riservata del portale dei revisori legali.
Si ricorda che per il periodo formativo 2020-2022, il termine per conseguire la formazione è il 31 dicembre 2022 così come previsto dal Decreto Milleproroghe (DL 183/2020).
Periodo formativo |
Termine |
2017-2019 |
17 gennaio 2022 |
2020-2022 |
31 dicembre 2022 |
Com'è noto ormai, secondo il D. Lsg 39/2010 (art. 5) gli iscritti nel registro dei revisori devono:
- conseguire almeno 20 crediti formativi in ciascun anno di cui:
- 10 crediti nel gruppo A, cioè in materie caratterizzanti la professione della revisione legale cioè:Gestione del rischio e controllo interno, Disciplina della revisione legale, Principi di revisione nazionali e internazionali, Deontologia professionale e indipendenza e Tecnica professionale della revisione
- 10 crediti nel gruppo B oppure C
- cumulare almeno 60 crediti formativi in un triennio
Ricordiamo che dal 19 ottobre 2021 è entrato in vigore il regolamento contenuto nel DM 8 luglio n 135/2021 pubblicato in GU n 237 del 4 ottobre con le regole per il Ministero delle Finanze da seguire in caso di violazioni da parte dei revisori legali di quanto previsto dal DLgs n 39/2010.
In particolare, il MEF applica le sanzioni amministrative di cui all'art 24 del DLgs n 39 ai sensi dell'art 21 comma 1 lettera f) dello stesso decreto in relazione alle seguenti violazioni:
- mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;
- dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;
- violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonché dei principi di revisione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo;
- mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;
- mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera b);
- mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.
Il regolamento precisa che il Mef accerta la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
L'accertamento della violazione si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento e dalla data di redazione decorrono i termini per la contestazione da parte dei revisori di quanto contestato.
Il procedimento sanzionatorio è disposto con una lettera di contestazione degli addebiti entro il termine di 180 giorni dall'accertamento o 360 giorni in caso di residenza all'estero del soggetto interessato.
La lettera contiene:
- il riferimento all'attività di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione,
- la descrizione della violazione riscontrata,
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie,
- la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o specificati dal presente regolamento
- e indica la facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per la presentazione di proprie deduzioni.