Rassegna Stampa

Monitoraggio fiscale: come regolarizzare le attività estere 2018 non dichiarate

Con Provvedimento n 40601 dell'8 febbraio 2022 le Entrate, l'Agenzia delle Entrate al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero nel 2018 e seguenti, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.

L'’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.

Ricordiamo che l’art. 8, paragrafo 3-bis, della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE (c.d. DAC2), dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016, le informazioni riguardanti i residenti negli altri Stati membri in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.

Il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra-UE. 

In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che esercitano il controllo, qualora ne ricorrano i presupposti. 

Le comunicazioni di compliance delle Entrate: cosa contengono 

La comunicazione  contiene le seguenti informazioni:

a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente; 

b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; 

c) codice atto; 

d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera

e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;

 f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; 

g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o 3 abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente; 

h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni di compliance delle Entrate: come regolarizzare l'errore

I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione  possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

 


 

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