Rassegna Stampa

Modello 730: deducibili contributi versati dopo diffida INPS

In un caso di  richiesta da parte dell'INPS di  integrazione di  contributi obbligatori, il  versamento del lavoratore all''ex datore di lavoro della somma anticipata da quest'ultimo  puo essere dedotto dal 730. 

Questa la risposta dell'Agenzia nell'Interpello n. 117 2022 . Vediamo di seguito in maggiore dettaglio il caso chiarito dall'amministrazione finanziaria.

L'Istante faceva presente che il suo ex datore di lavoro ha ricevuto una diffida INPS per "recupero contributi da eccedenza  massimale" ai sensi dell'articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335 . Infatti risultava una omissione contributiva dovuta alla mancata comunicazione da parte del lavoratore dell'esistenza "di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996" e in assenza di tale comunicazione il datore di lavoro aveva versato i contributi fino al raggiungimento del massimale annuo previsto. Invece come noto , per i vecchi iscritti ovvero chi ha contributi versati  precedenti il 1 gennaio  1996, il massimale non è applicabile e l'intera retribuzione  dovrebbe essere assoggettata a contribuzione previdenziale 

In base a questo il lavoratore è tenuto ora a riversare all'ex datore di lavoro i contributi  anticipati dall'Azienda, per diverss annualità, a causa della sua mancata comunicazione dei contributi figurativi per il servizio di leva.

 Per questo  chiede se sia possibile richiedere l'emissione da parte  dall'ex datore di lavoro di un "cedolino supplementare" in modo da consentirgli di "operare i relativi conguagli, ridurre l'incidenza finanziaria  versando al datore  l'importo al netto delle ritenute fiscali". Il datore di lavoro  potrebbe emettere  la certificazione unica relativa all'anno in cui sono effettuati i pagamenti evidenziando, tra l'altro, nella sezione "Dati assistenziali e previdenziali",l'assolvimento della contribuzione

Il parere dell'Agenzia 

L'amministrazione finanziaria ricorda che  a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del  TUIR sono, deducibili:

  • sia i contributi previdenziali ed assistenziali  versati in ottemperanza a disposizioni di legge ma anche i
  •  contributi previdenziali  versati facoltativamente qualunque sia la causa che origina il versamento

Sottolinea anche che  i contributi in questione sono deducibili se  risultano effettivamente a carico del contribuente e debitamente documentati  fino a concorrenza del reddito complessivo con riferimento al periodo d'imposta in cui sono stati versati.

Nello specifico  la maggior quota contributiva - derivante  dall'erronea applicazione per gli anni 2015, 2016 e 2017, del massimale contributivo costituisce  un'integrazione deducibile  di contributi obbligatori  non versati 

Va seguito il criterio di di cassa quindi ai fini della deducibilità,  occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui l'Istante rimborsa tali oneri all'ex datore di lavoro

L'agenzia conclude che iI contributi in questione  andranno indicati nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai  "Contributi previdenziali e assistenziali" relativa al periodo d'imposta in cui talicontributi sono restituiti all'ex datore di lavoro (Rigo E21).

L'Istante può documentare il sostenimento dell'onere mediante una certificazione unica (CU) rilasciata dall'ex datore di lavoro  con l'inserimento di un'annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).

 L’Agenzia conferma invece che le sanzioni  riaddebitate dall'azienda al dipendente resteranno invece  non deducibili.

 
Fonte: Agenzia delle Entrate
 
News del: 24/03/2022

I tuoi Partners

Cerchi soluzioni per

Ridurre il carico fiscale

Richiedici una corretta pianificazione fiscale per ridurre sino al 50% la tua tassazione.

Proteggere il tuo patrimonio

Proteggi i tuoi beni dai rischi, metti al sicuro ciò che possiedi.

Espandere la tua attività all'estero

Costituisci società o filiali all'estero per internazinalizzare il tuo business.

Finanziare la tua attività

Accedi a fondi, bandi e finanziamenti per il tuo business.

Sei pronto per la tua soluzione? Ecco come iniziare.

Chiamaci :

+39 030 5356239

Richiedi la prima consulenza gratuita:

Vieni a trovarci:

Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
Image
Gelsh Consulting Srl
Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
VAT/PIVA 04138090982
Società di servizi contabili e fiscali esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013
<---->