Il disegno di legge di conversione del Decreto Milleproroghe (C. 3431-A/R), in attesa del voto di fiducia del Governo, reca diverse novità, tra queste, l'articolo 3, comma 5-septies, proroga al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa.
Ricordiamo che l'articolo 24 del Decreto Liquidità n. 23/2020, aveva previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, dei termini che condizionano:
- l'applicazione dell'imposta di registro agevolata del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso,
- nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa,
Il nuovo decreto Milleproroghe, modificando il suddetto articolo 24, proroga ulteriormente la sospensione ivi disposta dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
Ricordiamo inoltre che la Circolare n 9 del 13 aprile 2020 aveva fornito chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti necessari per avere diritto alle agevolazioni prima casa che a causa del Covid 19 e delle relative restrizioni rischierebbero di essere perdute.
Scopo dell'art.24 del Decreto Liquidità era infatti quello di evitare la decadenza del beneficio per difficoltà essenzialmente riconducibili a due tipi:
- impossibilità degli spostamenti delle persone
- difficoltà nella conclusione delle compravendite in corso.
Secondo quanto chiarito dalla Circolare dell'Ade n. 9 del 13 aprile sono perciò sospesi:
- i termini di 18 mesi dall’acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza,
- il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall’acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza,
- il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un'altra che intende adibire a prima casa.
- il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.
Perciò riepilogando, i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi fino 31 marzo 2022 e ricominciano a decorrere dal 1° aprile 2022.
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