Con Provvedimento n. 89458 del 22 marzo ma pubblicato in data 23, le Entrate dettano le regole in merito alla maggiorazione della quota di ammortamento (dal 3 al 6%) del costo dei fabbricati strumentali di determinate imprese operanti con specifici codici ATECO prevista dalla legge di Bilancio 2023 art 1 commi da 65 a 67. Leggi anche: Ammortamento fabbricati strumentali al 6% per il Dettaglio
Attenzione al fatto che, la maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori indicati, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Maggiorazione quota ammortamento: a chi spetta
Sono imprese i soggetti titolari di redditi d’impresa, ovvero:
- a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
- e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i fabbricati di cui al punto 3.1 di questo provvedimento.
Nel dettaglio, la maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti di cui ai seguenti codici ATECO:
- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
Maggiorazione quota ammortamento: casi particolare
La maggiorazione non si applica ai fabbricati strumentali:
- a) concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori interessati fermo restando quanto disposto all’articolo 5 del provvedimento;
- b) il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6 per cento.
Viene precisato che, in caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento.
Inoltre, in caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento.
Maggiorazione quota ammortamento: sintesi delle regole
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 65, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo articolo 1.
Il predetto ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento.
La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione.
Al riguardo, viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.