Rassegna Stampa

Locazioni brevi: le regole della banca dati del turismo in vigore dall' 1 dicembre

Pubblicato in GU n 273 del 16 novembre 2021 il Decreto n 161/2021 del Ministero del Turismo recante il regolamento con le modalità di realizzazione e  di  gestione della banca di dati delle strutture ricettive e  degli  immobili  destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del  decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 giugno 2019, n. 58.

Il decreto di cui si tratta entrerà in vigore dal 1 dicembre 2021

Cos’è la banca dati del turismo

Nella  banca  dati   sono  raccolte  e   ordinate   le   seguenti informazioni  inerenti  alle   strutture  ricettive  e   agli  immobili

destinati alle locazioni brevi: 

    a) tipologia di alloggio; 

    b) ubicazione; 

    c) capacità ricettiva; 

    d) estremi  dei   titoli  abilitativi  richiesti,   ai  fini  dello svolgimento  dell'attività ricettiva,   dalla  normativa  nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in  materia urbanistica,  edilizia,  ambientale,   di   pubblica   sicurezza,    di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi  di lavoro; 

    e) soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve; 

    f)  codice   identificativo  regionale,  ove   adottato,  o  codice alfanumerico di cui al comma 3. 

Prossimamente sarà costituita la piattaforma del turismo che raccoglierà:

  • le informazioni relative a tutte le strutture ricettive
  • e agli alloggi concessi in affitto breve sul territorio nazionale.

La banca dati in particolare conterrà:

  • la tipologia degli alloggi, 
  • l’ubicazione,
  • la capacità ricettiva, 
  • gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva,
  • il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve,
  • il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Come funziona la banca dati del turismo

La banca dati  è  realizzata  e  gestita,  attraverso  apposita piattaforma  informatica,  da  un  soggetto  selezionato  secondo  le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e  le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro  possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della stessa. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza  oneri  per le regioni e le province autonome.
Per generare i  codici  della  banca  dati  e  per  definire  le modalità di accesso diretto  alle  banche  dati  regionali  e  delle province autonome contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili  destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta  giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere  del  Garante per la protezione dei dati  personali,  sono  stabiliti  i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali  far  confluire  le  diverse  fattispecie  presenti  a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in  particolare,  dei seguenti criteri: 

  • servizi offerti  per  l'ospitalità,  ivi  compresi quelli inerenti all'accessibilità; 
  • numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; 
  • attività legate al benessere della persona; aree di  sosta  e  assistenza  per autovetture  e  imbarcazioni.  

Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per  il più efficiente  scambio  di  informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto  e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di  aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia  delle  soluzioni tecniche  prescelte  e  le  modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.
Le regioni e le  province  autonome  che  non  sottoscrivono  il protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della  banca dati, i dati di cui all'articolo  1,  comma  2,  nonché  i  relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
il  Ministero  del   turismo   -   Direzione   generale   della programmazione  e  delle  politiche  per  il  turismo   provvede   al monitoraggio relativo all'attuazione del  presente  regolamento,  con cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneità della banca di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e  della concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e  la  riduzione dell'offerta turistica irregolare.

Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico sono pubblicati sul sito istituzionale  del  Ministero  del turismo.  

Le  informazioni   sono accessibili agli  utenti  previa  registrazione  degli  stessi  e  la riutilizzazione dei  dati  avviene  nel  rispetto  dei principi  sul trattamento dei dati personali.
I titolari delle strutture ricettive, i soggetti  che  concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente  in materia,  i  soggetti  che   esercitano   attività di intermediazione  immobiliare  e   quelli   che   gestiscono   portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici  sono  tenuti  a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto  in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza. 

Attenzione va prestata al fatto che i titolari delle strutture ricettive di cui si tratta, sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o in mancanza il codice alfanumerico attribuito dal sistema della banca dati. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.

Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata.

 

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