Pubblicato in GU n 273 del 16 novembre 2021 il Decreto n 161/2021 del Ministero del Turismo recante il regolamento con le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Il decreto di cui si tratta entrerà in vigore dal 1 dicembre 2021
Cos’è la banca dati del turismo
Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili
destinati alle locazioni brevi:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacità ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico di cui al comma 3.
Prossimamente sarà costituita la piattaforma del turismo che raccoglierà:
- le informazioni relative a tutte le strutture ricettive
- e agli alloggi concessi in affitto breve sul territorio nazionale.
La banca dati in particolare conterrà:
- la tipologia degli alloggi,
- l’ubicazione,
- la capacità ricettiva,
- gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva,
- il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve,
- il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.
I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome.
Come funziona la banca dati del turismo
La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della stessa. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.
Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
- servizi offerti per l'ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all'accessibilità;
- numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo;
- attività legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.
Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.
Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca dati, i dati di cui all'articolo 1, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
il Ministero del turismo - Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo provvede al monitoraggio relativo all'attuazione del presente regolamento, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneità della banca di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e la riduzione dell'offerta turistica irregolare.
Le informazioni contenute nella banca di dati, nonché il codice alfanumerico sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo.
Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.
Attenzione va prestata al fatto che i titolari delle strutture ricettive di cui si tratta, sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o in mancanza il codice alfanumerico attribuito dal sistema della banca dati. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.
Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata.