L'articolo 1, comma 683 della legge di Bilancio 2022 (scarica qui il testo della bozza) prevede lo slittamento al 2024 delle nuove disposizioni IVA previste per il terzo settore.
In particolare, il comma 683, inserito nel corso dell’esame al Senato, proroga al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo settore recate dal decreto legge n. 146 del 2021.
Si tratta delle disposizioni recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con legge 17 dicembre n. 215 del 2021, pubblicata sulla G.U. n 301 del 20 dicembre 2021)
In proposito leggi Esenzione IVA per gli ETS: nuove regole.
Il dl 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15-quater).
Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies).
Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA (comma 15-sexies).