Le Entrate pubblicano la nuova Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 si forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative a:
- imposta di registro,
- IVA
- IRAP
introdotte dal decreto Milleproroghe 2022 convertito (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. decreto Milleproroghe 2022).
IRAP: i chiarimenti delle Entrate sulle novità del Milleprorogohe
Il Decreto Milleproroghe con l’articolo 20-bis, è intervenuto sul comma 5 dell’articolo 42-bis del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104 (“decreto Agosto”), ed ha posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- il saldo IRAP 2019
- e il primo acconto IRAP 2020,
non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche (c.d. Temporary Framework).
Occorre ricordare che il legislatore, con l’articolo 24 del decreto Rilancio, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto che, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 sopra citata,
- i soggetti con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto Rilancio,
- nonché i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi,
non fossero tenuti al versamento:
- del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento, per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente16), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (il 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il decreto Agosto, al comma 5 dell’articolo 42-bis, ha riconosciuto la possibilità di procedere, entro il 30 novembre 2020, al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto Rilancio.
Tale termine è stato in più riprese prorogato, sino all’intervento da ultimo operato dal decreto Milleproroghe 2022, che ha previsto una nuova scadenza, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2022.
La circolare di cui si tratta specifica che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021 sono state, quindi, stabilite le modalità di attuazione ai fini della verifica, successivamente all’erogazione dell’aiuto, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
Sono definite, inoltre, le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della medesima comunicazione.
Al riguardo, il medesimo decreto all’articolo 3, comma 1, dispone che i soggetti beneficiari degli aiuti presentino all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestino che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della richiamata comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
Il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede, inoltre, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (in corso di emanazione) siano individuati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione.