Rassegna Stampa

Invio dati spese sanitarie al Sistema TS: semestrale anche per il 2023

Invio dati spese sanitarie al Sistema TS: semestrale anche per il 2023

Anche il per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie del 2023 al Sistema TS, rimane semestrale:

  • spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023
  • spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024,

mentre a partire dal 2024, la trasmissione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

La recente proroga, richiesta da più parti, è stata definita con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27.12.2022pubblicato in GU n.2 del 03.01.2023.

Infine, con Provvedimento del 15.02.2023 n. 43425, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 22 febbraio 2023 il termine utlimo per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2022. Anche per gli ottici il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all’anno 2022, viene fatto slittare al 22 febbraio 2023.

Ricordiamo che con il Decreto 16 luglio 2021 il MEF ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati inerenti spese sanitarie e spese veterinarie.

Calendario trasmissione spese sanitarie del 2022 e 2023

Con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022, viene così definito il nuovo calendario di invio.

Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022
Trasmissione entro 30 settembre 2022
Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022
Trasmissione entro 31 gennaio 2023
Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023
Trasmissione entro 30 settembre 2023
Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023
Trasmissione entro 31 gennaio 2024
Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024
Trasmissione entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

Esempio: Fattura emessa il 15/01/2024 e pagata il 05/02/2024.
I dati dovranno essere trasmessi entro il termine di invio relativo al mese di febbraio 2023 e, dunque, entro il 31.03.2024.

Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A del Decreto del 19 ottobre 2020.

Nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

Ricordiamo chi sono i nuovi soggetti tenuti all'adempimento inseriti dal Decreto 16 luglio 2021.

Si tratta in particolare dei soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9 agosto 2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dai profili delle professioni sanitarie di: 

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico ortopedico;
  • dietista;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • podologo;
  • ortottista e assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • massofisioterapista.

Elenco completo dei soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

Oltre a quelli appena inseriti dal Decreto 16 luglio 2021, riepiloghiamo l'elenco dei soggetti tenuti all'obbligo di invio.

I soggetti obbligati all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:

  • iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
  • farmacie (pubbliche e private)
  • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
  • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016)sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:

  • gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • gli psicologi
  • gli infermieri;
  • le ostetriche/i;
  • i tecnici sanitari di radiologia medica;
  • gli ottici;
  • e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:

  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • gli iscritti all'albo dei biologi.

In data 09.12.2022 è stato pubblicato in GU n. 287 il Decreto MEF del 28 novembre 2022 dove si prevede che gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, in particolare iscritti all'anagrafe tributaria con codice attività Ateco 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 1° gennaio 2022 e, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2023, per approfondire leggi anche "Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici".

Appare utile segnalare che il nuovo Decreto Milleproroghe 2023, ha previsto la proroga al 31.12.2023 dell'esonero dall'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. professioni sanitarie)

Opposizione utilizzo dati spese sanitarie

Ricordiamo che è sempre possibile, per il contribuente, comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Relativamente alla dichiarazione precompilata 2023, per le spese e i relativi rimborsi del 2022, sempre con Provvedimento del 15.02.2023 n. 43425 è stato modificato il termine per esercitare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2023, da parte dei contribuenti, in particolare, l’opposizione può essere esercitata:

  • fino al 22 febbraio 2023 (anziché fino al 31 gennaio), con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate l'apposito modello. In questo caso la comunicazione può essere effettuata:
    • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
    • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall’estero).In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
  • dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

 
Fonte: Agenzia delle Entrate

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