Con Decreto MEF del 28 novembre 2022 pubblicato in GU n 287 del 9 dicembre 2022 si modifica il decreto 1° settembre 2016 concernente ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare, con l'art 1 rubricato Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico all'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, dopo la lettera f) viene aggiunta la seguente:
«g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attivita' - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".».
A partire dalla data del 1° dicembre 2022, al momento della richiesta al Sistema Tessera Sanitaria (TS) delle credenziali necessarie all’invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema TS acquisisce dall’Agenzia delle entrate l’informazione puntuale che il richiedente sia registrato all’Anagrafe Tributaria con il codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat: Ateco 2007 – codice 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.
I centri ottici di nuova apertura o quelli già esistenti che hanno effettuato modifiche societarie potranno iscriversi dal 1° dicembre 2022 al Sistema Tessera Sanitaria indicando i seguenti dati:
- partita Iva;
- codice fiscale del richiedente, ossia il titolare nel caso di ditta individuale, il legale rappresentante nel caso di società (deve coincidere con il soggetto risultante dall’attestazione di rilascio della partita Iva);
- numero Tessera sanitaria del titolare/legale rappresentante;
- indirizzo Pec della ditta/società;
- indirizzo completo di ubicazione del centro ottico.
Successivamente, saranno inviate le credenziali di accesso per l'invio dei dati. Le eventuali anomali riscontrate saranno comunicate via Pec,
Inoltre, si conferma che l’invio dei dati per i centri ottici, in relazione alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2023.
Va specificato che, gli ottici già iscritti al Sistema TS con le regole precedenti, continuano con l’invio come hanno sempre effettuato, avendo tempo fino a gennaio 2023 per l’invio dei dati 2022, nel caso in cui non abbiano provveduto.
Andata a regime l’integrazione della norma, per gli anni successivi, la trasmissione dei dati dovrà rispettare la scadenza indicata dell’art.7 del decreto Mef del 19 ottobre 2020, che individua come ultima data utile “la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023”.
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