Rassegna Stampa

Interpelli a pagamento: in arrivo con la Riforma Fiscale

Con l'articolo 4 rubricato "Revisione dello statuto dei diritti del contribuente nell'esercizio della delega fiscale" il Governo intende:

  • rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa,
  • valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto,
  • razionalizzare la disciplina degli interpelli,
  • prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario,
  • prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità,
  • prevedere una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione,
  • potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone le ipotesi agli errori manifesti.

Interpelli a pagamento: in arrivo con la Riforma Fiscale

Nello specifico, in merio agli interpelli, la bozza del Disegno di legge Delega in ambito fiscale approvato ieri 15 marzo dal Consiglio dei Ministri prevede interventi volti a razionalizzazione dell’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, da realizzare innanzitutto implementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale che inquadrino in modo sistematico e completo la materia interessata, in modo tale da prevenire le richieste dei contribuenti e, conseguentemente, ridurre il ricorso al detto istituto. 

Tali provvedimenti interpretativi dovranno, tra l’altro, individuare in modo specifico le situazioni che generano casi di abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.  

Al fine di ridurre il numero degli interpelli presentati dai contribuenti, è stabilito:

  • il rafforzamento del principio, già previsto nel comma 4 del detto articolo 11, in base al quale all’istituto in esame può essere fatto ricorso soltanto in assenza di documenti interpretativi già emanati in merito al caso di specie. Tale rafforzamento potrà essere assicurato anche mediante il coinvolgimento dei professionisti e degli altri intermediari fiscali autorizzati;
  • la presentazione delle istanze di interpello, da parte delle persone fisiche e dei contribuenti di minori dimensioni, soltanto dopo aver verificato l’impossibilità di ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
  • il versamento di un contributo graduato in relazione alla tipologia del contribuente o al valore della questione. 

Attualmente il versamento di un’analoga commissione è stabilito, nell’articolo 31-ter del DPR n. 600 del 1973, per l’ammissibilità delle richieste di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. 

Si prevede, altresì, il potenziamento dell’esercizio del potere di autotutela, ampliando le ipotesi di impugnabilità del diniego espresso e del silenzio rifiuto nell’ipotesi di atti divenuti definitivi, affetti da evidenti illegittimità, che potranno pertanto essere censurate nel merito in sede giurisdizionale, e ciò anche al fine di evitare che il contribuente sia costretto a ricorrere onde evitare proprio la definitività dell’atto, nonché  limitando la responsabilità erariale alla sola condotta dolosa. 

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