Rassegna Stampa

Imposta sostitutiva pensioni estere: non per tutti i fondi integrativi

Le prestazioni di un fondo previdenziale integrativo inglese  erogate senza il  raggiungimento di una certa età anagrafica non costituiscono reddito da pensione per la normativa italiana,  quindi non è applicabile l'imposta sostitutiva del 7% per il contribuente che si trasferisca in Italia.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 150 del 23 marzo 2022.

Vediamo maggiori dettagli sul caso sottoposto all'amministrazione finanziaria e le motivazioni della risposta.

Pensione integrativa inglese e trasferimento residenza in Italia 

L'Istante nell'Interpello faceva presente di essere  titolare di un fondo pensione privato, istituito nel Regno Unito (complementare allo "statutory social security",  ovvero al regime di previdenza sociale obbligatorio),  messo a disposizione dal datore di lavoro  e al quale egli aveva versato somme integrative.  

Posto che intendeva trasferirsi in Italia,  chiedeva conferma della possibilità di  usufruire del all'articolo 24-ter TUIR che prevede la'applitacione di una flat tax al 7% su tali redditi a condizione che il pensionato si trasferisca in un piccolo Comune in una delle Regioni del Meridione 

Attenzione va posta al fatto che iafferma lo stesso istante:  l'utilizzo del fondo  particolarmente flessibile, in quanto 

  1.  non è legato alla cessazione del rapporto di lavoro
  2. né al raggiungimento di una certa etàanagrafica".

La risposta dell'Agenzia 

Nella risposta in primo luogo viene ricordato il tenore letterale della norma che prevede :

" i soggetti  non fiscalmente residenti in Italia nei 5 anni precedenti "che

  •  trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2,:
  • in uno dei comuni , con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, nel territorio delle regioni  Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o
  •  in uno dei comuni con popolazione non  superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, 

possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria,  prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, aun'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per  ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

I chiarimenti sono stati forniti con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E , in cui viene specificato anche  che :  "Per l'accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».

Sul caso specifico quindi l'Agenzia conclude che " le  prestazioni in oggetto derivanti dalla sua adesione al fondo integrativo (complementare  allo "statutory social security"), la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento,  non sono qualificabili come trattamento pensionistico.  Pertanto, poiché le stesse non sono riconducibili nell'ambito applicativo di cui  all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, l'Istante non può accedere al regime di  favore".

 
Fonte: Agenzia delle Entrate
 

I tuoi Partners

Cerchi soluzioni per

Ridurre il carico fiscale

Richiedici una corretta pianificazione fiscale per ridurre sino al 50% la tua tassazione.

Proteggere il tuo patrimonio

Proteggi i tuoi beni dai rischi, metti al sicuro ciò che possiedi.

Espandere la tua attività all'estero

Costituisci società o filiali all'estero per internazinalizzare il tuo business.

Finanziare la tua attività

Accedi a fondi, bandi e finanziamenti per il tuo business.

Sei pronto per la tua soluzione? Ecco come iniziare.

Chiamaci :

+39 030 5356239

Richiedi la prima consulenza gratuita:

Vieni a trovarci:

Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
Image
Gelsh Consulting Srl
Via Caselle 2, 25081 Bedizzole (BS) Italy
VAT/PIVA 04138090982
Società di servizi contabili e fiscali esercente attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio 2013
<---->