Rassegna Stampa

Imposta di soggiorno: invio on line della dichiarazione entro il 30 giugno

Con Avviso pubblicato in data 31 maggio sul proprio sito internet il MEF Ministero delle Finanze informa che:

  • dal 30 maggio 2022 è possibile compilare il modello dichiarativo relativo alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, 
  • secondo le specifiche tecniche pubblicate su questo sito nella sezione “Fiscalità regionale e locale  - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”.

I modelli possono essere trasmessi utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento. 

Il relativo modulo di controllo (versione 1.0.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.

Inoltre, dal prossimo 7 giugno 2022 inoltre, sarà pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, un servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021. 

Una volta che l’utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).
Eventuali variazioni saranno comunicate su lsito del MEF.
Si precisa che le istruzioni di compilazione già pubblicate nella medesima sezione descrivono le regole di compilazione del modello dichiarativo, indipendentemente dalla modalità scelta per la trasmissione dei dati.

CLICCA QUI PER MODELLI E ISTRUZIONI

Dichiarazione imposta di soggiorno: entro il 30 giugno 2022

Ricordiamo che lo scorso 12 maggio è stato pubblicato in GU n 110 il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo alla approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno da presentare entro il 30 giugno.

Inoltre, già in data 14 aprile l'IFEL Fondazione ANCI informava della approvazione dello schema da parte della Conferenza Stato-Città e autonomie locali con le nuove modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno.

Con il decreto sono adottati:

  • il modello di dichiarazione
  • e le istruzioni

per la presentazione della dichiarazione da inviare per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2022.

In generale, la dichiarazione va effettuare esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Con nota informativa l'IFEL specifica che per quanto attiene al 2020, il comma 3-bis dell’art. 25 della legge di conversione del dl n.41 del 2021 (cd. “Sostegni”) ha previsto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021quindi entro il prossimo 30 giugno 2022. 

La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere presentata:

  • dal soggetto gestore della struttura ricettiva
  • o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore 

secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata:

  • dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, 
  • ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni in caso di omissione

Si ricorda che l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo. 

Infine, si precisa che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta.

Leggi anche Locazioni brevi: tutte le regole per i contratti

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