Rassegna Stampa

Franchigia dazi e IVA importazione merci gratuite Ucraina: le regole

 

Con Circolare n 34 del 3 ottobre le Dogane forniscono indicazioni per le misure, adottate dalla Commissione europea con la Decisione (Ue) 2022/1108 del 1° luglio 2022, per fronteggiare la crisi in Ucraina.
In particolare, la Decisione permette, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, agli Stati membri di applicare l’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle importazioni per le merci distribuite gratuitamente alle persone in fuga dalla guerra o, comunque, in stato di necessità nel territorio ucraino. L'elenco dei beni agevolabili è consultabile sul sito delle Dogane, clicca qui

La Circolare n 34 ricorda che gli Stati membri possono concedere la franchigia dai dazi e dall’IVA all’importazione per le merci importate presso i medesimi Stati, a condizione che: 

  • le merci siano destinate alla distribuzione gratuita a favore delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina oppure messe a disposizione delle medesime persone, restando di proprietà degli Enti importatori, e che tali merci soddisfino i requisiti degli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 degli articoli 52,55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE; 
  • le importazioni siano effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità degli Stati membri richiedenti.

Inoltre, 

  • possono essere ammesse alla franchigia da dazi e Iva anche le importazioni di merci effettuate da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina
  • possono essere ammesse all'esenzione anche importazioni effettuate da Enti autorizzati da altri Stati membri o per merci destinate ad Enti ucraini autorizzati con l'assolvimento di obblighi di notifica

La circolare inoltre precisa che gli Enti interessati ad avvalersi della franchigia doganale dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio delle dogane presso il quale intendono effettuare l’operazione di importazione affinché quest'ultimo ne valuti il possesso dei previsti requisiti di appartenenza alle richiamate categorie. 

Si potrà utilizzare il modello allegato 1 alla presente circolare: clicca qui per scaricarlo

Una volta ottenuta da parte dell’Ufficio delle dogane la conferma dell’iscrizione nell’Elenco degli Enti beneficiari della Decisione, l’Ente (o altro soggetto per suo conto) potrà procedere alla presentazione delle relative dichiarazioni doganali riportando in fase dichiarativa, tra l’altro, il numero di iscrizione comunicatogli.

Si ricorda che l'UE detta precisi obblighi di rendicontazione per gli Stati membri che concedono l'esenzione.

E' chiesto di fornire nelle tempistiche previste, la natura ed i quantitativi ammessi all’importazione in franchigia, gli Enti autorizzati ad usufruire della franchigia in esame e le misure prese per assicurare gli scopi della Decisione, il rispetto delle condizioni prescritte ed i relativi controlli.

Per ulteriori informazioni accedi da qui alla pagina preposta del sito delle Dogane

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