Rassegna Stampa

Fondo perduto attività chiuse e discoteche: domande dal 2 dicembre 2021

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia, possono richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”. È stato infatti approvato il modello e sono stati stabiliti i termini di presentazione delle istanze con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate che dà attuazione operativa al decreto del Mise. Si ricorda che era stato pubblicato in GU n 240 del 7 ottobre il Decreto 9 settembre 2021 contente modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse per il sostegno alle attività economiche chiuse.

Presentazione delle domande dal 2 dicembre 2021

Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021. In particolare ci sono due le tipologie di contributo:

  • uno, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo, night club e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 
  • e un secondo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.  In questa seconda agevolazione rientrano, ad esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione di feste e cerimonie, ma anche le stesse discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza

Entrando nel merito, la domanda va inviata utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate 

  • direttamente
  • anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di specifica delega.

In caso di errore, sempre entro il termine del 21 dicembre, sarà possibile presentare una nuova istanza sostitutiva oppure una rinuncia al contributo precedentemente richiesto.

Beneficiari del fondo per le attività chiuse

In particolare,possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione che: 

a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate (ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili”;

b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attività prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate un’attività riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure restrittive adottate nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021) la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. 

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal decreto, alla data di presentazione dell’istanza i soggetti beneficiari devono: 

  • essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, 
  • ovvero, per i codici Ateco 2007 indicati nella tabella 1 che segue, essere titolari di partiva iva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021;
  • essere residenti o stabiliti del Territorio dello Stato; 
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. 

Attenzione non possono beneficiare degli aiuti: 

  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Ammontare del fondo perduto per le attività chiuse

In particolare, l’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto, con le seguenti modalità:

  • sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i codici Ateco 2007 “93.29.10” Discoteche e sale da ballo con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00. 
  • le rimanenti risorse finanziarie sono ripartire tra i codici Ateco 2007 della tabella 1 allegata, aventi titolo, con le seguenti modalità: 
    • a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila); 
    • b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione); 
    • c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione); 
    • Ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3, rilevano i ricavi e i compensi relativi al periodo d’imposta 2019.

In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a quello previsto di 3.000 euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00 (tremila), l’Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi. 

Fondo per le attività chiuse: tabella 1

47.78.31, Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)

49.39.01, Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

56.21.00, Catering per eventi, banqueting

59.14.00, Attività di proiezione cinematografica

79.90.11, Servizi di biglietteria per eventi

82.30.00, Organizzazione di convegni e fiere

85.51.00, Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01, Corsi di danza

90.01.01, Attività nel campo della recitazione

90.01.09, Altre rappresentazioni artistiche

90.02.09, Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04.00, Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

91.02.00, Attività di musei

91.03.00, Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

92.00.02, Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro

92.00.09, Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

93.11.10, Gestione di stadi

93.11.20, Gestione di piscine

93.11.30, Gestione di impianti sportivi polivalenti

93.11.90, Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13, Gestione di palestre

93.21, Parchi di divertimento e parchi tematici

93.29.10, Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.30, Sale giochi e biliardi

93.29.90, Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

96.04, Servizi dei centri per il benessere fisico

96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie

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