Pubblicato in GU n 72 del 26 marzo 2022 il Decreto MISE rubricato "Disciplina delle modalità di funzionamento del fondo a sostegno dell'industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario". Ricordiamo che si tratta di una misura introdotta dal Decreto Sostegni bis che con l'art. 8 dai commi 2-bis a 2-septies istituisce un Fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e di sviluppo nel settore conciario. Le risorse del Fondo saranno destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo a favore del settore tessile disposto dalla legge di bilancio 2021. Con il decreto di cui si tratta vengono fissate appunto le modalità di funzionamento del fondo e delle relative risorse. Fondo industria conciaria: i beneficiariPossono beneficiare delle agevolazioni le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria. b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell'ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, secondo quanto previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto; d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; f) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; g) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi. Fondo industria conciaria: progetti ammissibiliSono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo programma di spesa, secondo quanto specificato dall'art. 8, comma 2. I predetti progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità: a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo; a.2) introduzione di contenuti e processi digitali; c) creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese del settore conciario. Fondo industria conciaria: spese ammissibiliSono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente relative ai seguenti investimenti: a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione b) programmi informatici e licenze software; c) formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del progetto; Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con il medesimo provvedimento, sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore, nonché sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. |
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