Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2022 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 19 maggio 2022 che come ogni anno determina il contributo dovuto per l’anno 2021 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Con la circolare n. 108 del 3 ottobre 2022 INPS fornisce le relative indicazioni.
Il contributo per il Fondo clero è confermato anche per gli anni 2022,23,24 con i seguenti importi:
1.769,04 euro annui |
294,84 euro bimestrali |
147,42 euro mensili) |
Per il versamento sono confermate le 2 modalità consuete, che sono distinte in :
1. VERSAMENTO AUTONOMO DIGITALE nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it solo nei casi seguenti:
- sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
- ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale
- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici che vogliano effettuare contribuzione volontaria.
Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali, sia fisici che on line, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:
- agenzie della banca;
- home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o “pagoPA”; il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6);
- sportelli ATM abilitati delle banche;
- esercenti convenzionati aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);
- Uffici Postali.
2. VERSAMENTO UNICO A MEZZO BONIFICO per i pagamenti a carico dei seguenti soggetti:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
- per gli enti delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.
da effettuare esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni: IBAN: IT06H0100003245321200001248 - BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.
ATTENZIOE L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze PREVIA richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni.
Fondo sostentamento clero: beneficiari
Si ricorda che :
- la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto e che
- l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia.
Per l’accertamento di tale status è richiesta:
- per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
- per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa :
- ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché
- ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero
Precisazioni per il clero cattolico
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, l'INPS segnala che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e potrebbe essere anche escluso;
c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento
L'istituto ricorda quindi alle Curie Diocesane a notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare prontamente qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.
Differenze contributive per periodi pregressi da pensionati
La circolare precisa infine che considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati per cui in tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze.