Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha stabilito nel decreto del 18 maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021, che il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a partire dal 1° gennaio 2020:
- da euro 1.760,24 annui
- a 1.769,04 euro annui (294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili)
Il 13 dicembre 2021 l'INPS ha emanato la circolare di istruzioni n. 184 2021, con allegato il decreto, in cui viene specificato che il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2022 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2020 e 2021. La contribuzione riferita al 2022 sarà adeguata ai nuovi importi fin dalla prima scadenza.
Di seguito il riepilogo
Contributo annuo ante aggiornamento |
1.760, 24 euro |
Contributo annuo aggiornato |
1769,04 euro |
Differenza dovuta per ciascun anno |
8,90 euro |
Per il versamento sono confermate le 2 modalità consuete, che sono distinte in :
1. VERSAMENTO AUTONOMO DIGITALE nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it solo nei casi seguenti:
- sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
- ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale
- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici che vogliano effettuare contribuzione volontaria.
- Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali, sia fisici che on line, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:
- agenzie della banca;
- home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o “pagoPA”; il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6);
- sportelli ATM abilitati delle banche;
- esercenti convenzionati aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);
- Uffici Postali.
- Sul sito www.pagopa.gov.it è consultabile l’elenco aggiornato di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). Per ciascun PSP sono elencati i canali di pagamento disponibili sia per i correntisti che per i non correntisti.
L’iscritto riceverà in ogni caso gli avvisi di pagamento per l’anno 2022.
2. VERSAMENTO UNICO A MEZZO BONIFICO per i pagamenti a carico dei seguenti soggetti:
- Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
- per gli enti delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.
da effettuare esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni: IBAN: IT06H0100003245321200001248 - BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.
Fondo sostentamento clero: beneficiari
Si ricorda che :
la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto e che
l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia.
Per l’accertamento di tale status è richiesta:
- per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
- per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa :
- ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché
- ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, l'INPS segnala che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e potrebbe essere anche escluso;
c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento
L'istituto ricorda quindi alle Curie Diocesane a notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare prontamente qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione
Differenze contributive dovute per periodi pregressi dai ministri pensionati
La circolare precisa infine che considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati per cui in tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze.