Rassegna Stampa

Fattura non pagata e diritto alla detrazione IVA: i chiarimenti delle Entrate

Con Risposta a interpello n 175 del 6 aprile 2022 le Entrate forniscono chiarimenti in merito ad un caso di IVA detratta su fattura non pagata. 

L'Istante è un coltivatore diretto che ha avviato la costruzione di vasche e silos insistenti su un terreno di proprietà al 100% del padre

I lavori di costruzione sono stati eseguiti in vari anni e  l'impresa costruttrice ha emesso regolari fatture che sono state tutte pagate, tranne l'ultima fattura a saldo.

Questa, infatti, è stata contestata dal contribuente e non pagata poiché il lavoro non è stato terminato, causando l'impossibilità di utilizzo delle vasche e dei silos. 

L'Istante precisa che nel frattempo è intervenuto il fallimento della società costruttrice, con conseguente cessazione della partita IVA.

Inoltre egli specifica che l'IVA a credito relativa alla fattura non saldata è stata detratta al momento della registrazione del documento fiscale, ma non è stata utilizzata in compensazione e non è stata richiesta a rimborso.

Il fornitore avrebbe dovuto emettere nota di credito a storno totale della fattura a saldo per il lavoro non terminato, ma detta nota di credito non è mai stata emessa. 

L'Istante chiede chiarimenti in merito alla sorte dell'iva detratta relativamente alla fattura non saldata perché riferita ai lavori di costruzione dell'impianto contestati al prestatore. 

Le Entrate specificano che in merito all'IVA a credito sulla fattura a saldo non pagata per la realizzazione dell'impianto si fa presente che l'articolo 26, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), prevede che "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25"

La variazione in diminuzione costituisce, dunque, una facoltà del cedente/prestatore, alla quale lo stesso può rinunciare e non un obbligo in assenza del cui adempimento il cessionario/committente deve procedere ai sensi degli articoli 17, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (procedura peraltro riservata alle operazioni "effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti") e 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (c.d. "autofattura denuncia") o tramite altra forma di "auto-fatturazione". 

Si osserva infine che il mancato pagamento della fattura non incide di per sé sui principi generali dettati dal d.P.R. N. 633 del 1972 per l'esercizio del diritto alla detrazione. 

 

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