L’equo compenso dei professionisti è il tema del Disegno di Legge Atto senato 2419 approvato alla Camera ad ottobre 2021 e passato in Senato per l’approvazione definitiva, che pare però quanto mai lontana. Si sono levate infatti molte critiche sul progetto anche dall'interno degli stessi Ordini che lo avevano atteso e promosso.
Si ricorda che la norma prevede tariffe professionali aderenti a parametri proposti ogni due anni degli ordini professionali e sanciti da decreti ministeriali.
Tali tariffe si applicherebbero esclusivamente nei rapporti con
- imprese bancarie;
- imprese assicurative;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
- pubblica amministrazione.
Il DdL approvato prevede inoltre molte specifiche clausole considerate vessatorie cosi come ipotesi di nullità per pattuizioni in tema di anticipazione di spese o acconti
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Le ultime novità sul tema allontanano ulteriormente la conclusione dell'iter legislativo. E' stato infatti reso noto un parere di illustri professori: Giulio Napolitano (Università Roma Tre), Silvio Martuccelli (Università Luiss Guido Carli) e Gian Michele Roberti (La Sapienza) che considerano le soluzioni proposte non compatibili con il quadro giuridico italiano ed europeo . In sintesi vengono giudicati molto criticamente i seguenti punti
- Il principio di nullità dei compensi, quando inferiori a quanto stabilito dai decreti sarebbe un ritorno alle tariffe minime che la UE e l'autorità Antitrust avevano sanzionato fino all'abolizione giunta con il decreto Bersani e il Decreto Cresci italia 2012 .Secondo gli esperti potrebbe essere accettabile solo una nullità legata ad un divario molto sensibile rispetto alle soglie
- La verifica di equità del compenso non andrebbe collegata al momento finale del rapporto professionale ma a quello della singola prescrizione , diversamente potrebbe favorire la scelta del committente di non instaurare mai rapporti di lunga durata , con danni evident i per entrambe le parti
- Infine, il parere sottolinea l'inapplicabilita del la previsione per cui la certificazione del equo compenso sarebbe affidata all’Ordine professionale di appartenenza. che permetterebbe addirittura l'esecuzione forzata per ottenere il pagamento.
Il parere del CNDCEC sul DDL equo compenso
La recente presa di posizione da parte del Consiglio nazionale dei commercialisti prevede al contrario il sostegno al testo cosi come ora modificato e propone anche di estenderne l’applicazione ai rapporti professionali verso ogni impresa, senza limiti dimensionali.
Il documento di osservazioni è stato inviato nel mese di marzo 2022 alla Commissione Giustizia di Palazzo Madama.
Il consiglio ritiene infatti che è importante "garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile” avendo cura che le norme abbiano un impatto soprattutto in riferimento ai giovani professionisti. Infatti la limitazione alle grandi realta ziendali che sono solitamente seguite da studi molto strutturati di fatto escluderebbe i giovani dalla disciplina dell’equo compenso”.
Viene quindi auspicato un "abbassamento di tali parametri dimensionali realmente significativo, fino alla loro eliminazione, in modo che la norma aderisca maggiormente alla realtà dello specifico contesto economico e imprenditoriale italiano e realizzi tutti quegli obiettivi di tutela del lavoro e di certezza del diritto che la disciplina dell’equo compenso intende perseguire”.
Il parere di Confprofessioni
In audizione al Senato recentemente il presidente di Confprofessioni Stella ha evidenziato che il testo oggi all'esame presenta gravi criticità e suggerisce le seguenti modifiche :
- è essenziale estendere il perimetro di applicazione dell’equo compenso anche ai rapporti di natura non convenzionale: e anche in rapporti limitati alla singola prestazione,
- vanno eliminate le previsioni di sanzioni disciplinari a carico del professionista che sia parte di un rapporto contrattuale lesivo dell’equo compenso.
- è evidente l’incongruenza di una previsione di un’azione giudiziaria degli ordini professionali, che per legge e per definizione non sono soggetti chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti, che va dunque soppressa
- la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione, i quali una volta adottati vengono assistiti da presunzione di legittimità presenta vizi di legittimità
- sarebbe inoltre opportuno specificare che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace.
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