Rassegna Stampa

Dl Aiuti: buono di 10.000 euro per le imprese partecipanti a fiere

Il DL Aiuti pubblicato in GU n 164 del 15 luglio 2022 con l’articolo 25-bis dispone che alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ossia dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro. 

Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.

Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore 

All’atto della presentazione della richiesta ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. 

Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma in cui attesta: 

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; 

b) di avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1; 

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1; 

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; 

f) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; 

g) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo; 

h) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo. 

i) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo. 

A seguito della ricezione della richiesta il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore secondo periodo, rilascia il buono mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente 

Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma l’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore

Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. 

All’istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. 

In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore provvede al rimborso delle somme richieste  entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario 

Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

Le disposizioni si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

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