Entro il 30 giugno 2023 va versato il Diritto Camerale annuale. La norma specifica che il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi pertanto il diritto camerale potrà essere versato con maggiorazione dello 0,40% entro il 30 luglio.
Con la Nota n 339674 dell'11 novembre 2022 il MIMIT ex MISE ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2023, di fatto si confermano le misure degli anni passati.
Per quanto riguarda le misure fisse si premette che queste sono state indicate nella tabella che segue, nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro applicando un unico arrotondamento finale
- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi,
- per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
In particolare, le misure fisse per il diritto annuale 2023 sono le seguenti.
MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE
importi 2023 | ||
Sede | Unità locale | |
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA | ||
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) |
44 euro | 8.80 euro |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 100 euro | 20 euro |
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA | Sede | Unità locale |
Società semplici non agricole | 100 euro | 20 euro |
Società semplici agricole | 50 euro | 10 euro |
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 | 100 euro | 20 euro |
Soggetti iscritti al REA | 15 euro | |
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO | ||
per ciascuna unità locale/sede secondaria | 55 euro |
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le seguenti aliquote:
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)
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ALIQUOTE
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da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di €40.000,00) |
Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
Diritto Camerale 2023: modalità e termini di versamento
Il diritto camerale viene versato:
- in unica soluzione;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi secondo i termini su richiamati.
La nota in oggetto specifica che le misure su indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio.
In particolare, viene specifciato che le maggiorazioni riferite al triennio 2023-2025 devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e dovranno essere autorizzate dal Ministero.
A tal fine, viene precisato che la sola delibera camerale non consente alle Camere di Commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2023 il diritto maggiorato.
Inoltre, nel provvedimento che autorizza sarà prevista una disposizione transitoria che disciplinerà il versamento del relativo conguaglio da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento.