Con avviso n 1167 del 14 settembre 2022 riapre la possibilità di presentare le domande per il credito dii imposta digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator.
Tra le misure rivolte al settore del turismo previste dal DL n 152/2021 in attuazione del PNRR, vi è un credito di imposta per favorire la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator. La misura nota oramai come DIGITOUR è stata attivata lo scorso 4 marzo 2022
La dote stanziata per il 2022 era di 18 milioni di euro e ne sono stati assegnati 15, pertanto, dopo l'assegnazione disposta in data 29 giugno con il Decreto 28 giugno 2022 della agevolazione con il relativo Allegato A con l'elenco dei beneficiari., il ministero del Turismo con Decreto del 10 agosto 2022 modifica il precedente provvedimento e riapre i termini per le domande per risorse ancora disponibili.
Il decreto del 10 agosto scorso modifica il precedente al fine di consentire la presentazione di altre domande di contribuzione aventi ad oggetto ulteriori interventi di digitalizzazione.
In base alle novità ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo “in relazione al medesimo intervento di cui all’articolo 4, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.
Inoltre, si prevede l’aggiunta di un’informazione nella richiesta del contributo, in cui dovrà essere indicata l’eventuale attribuzione di un precedente credito d’imposta ricevuto in seguito all'avviso n 2613/22 del 18 febbraio recante modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Riepiloghiamo le regole della misura agevolativa sottolineando che con successivo provvedimento del Ministero verranno rese note le date utili per presentare le domande.
Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: che cosa è
Alle agenzie di viaggi e ai tour operator con:
- Codice ATECO 79.1
- Codice ATECO 79.11
- Codice ATECO 79.12
è riconosciuto un contributo da fruire come credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 07.11.2021 al 31.12.2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Credito di imposta digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: la domanda
Le domande di concessione del credito d’imposta (SCARICA QUI IL FAC SIMILE) sono state compilate e presentate tramite la procedura on line dalle ore 12:00 del giorno 4 marzo 2022 alle ore 17:00 del giorno 4 aprile 2022 con le seguenti modalità:
1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line;
2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e successiva apposizione della firma digitale;
4) caricamento del modulo di domanda di agevolazione debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;
5) invio della domanda;
6) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo.
Ora si attendono le nuove date di riapertura dello sportello secondo le modalità dell'avviso n 1167 del 14 settembre 2022.
Si evidenzia che la domanda deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura on line.
La compilazione e l’invio delle domande sono riservati al rappresentante legale del soggetto richiedente, come risultante dal Registro delle imprese, ovvero avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente, a pena di nullità, dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Il richiedente deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
I dati inseriti dal richiedente in fase di compilazione della domanda devono corrispondere alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.
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